Nelle gare telematiche di appalti pubblici, l’aspetto da valutare se ricorrere ad una seduta pubblica è sempre attuale.
Punto di partenza: in che fase di gara di solito si deve prevedere la seduta pubblica e cosa si intende per tale?
Scindiamo i momenti di gara:
- Verifica amministrativa (apertura delle buste – virtuali – che contengono i documenti di partecipazione)
- Apertura busta tecnica
- Valutazione Offerta economica
- Apertura busta economica
- Valutazione offerta economica
- Valutazione aggregata di offerta economica ed offerta tecnica
- Proposta di aggiudicazione
Di solito la seduta pubblica (e cioè l’invito del pubblico inclusi i partecipanti alla gara nella stanza o area dove vengono eseguite le operazioni di apertura della documentazione di gara) era prevista per le gare cartacee (che da ottobre 2018 non sono più consentite, salvo qualche caso particolare). In pratica il RUP (e non la commissione come spesso accade ancora…) apriva materialmente le buste e ne verificava che il contenuto era in linea con la documentazione da presentare. Ovviamente il pubblico presenziava, ma non poteva esaminare personalmente tutti i documenti estratti. Al limite poteva fare delle osservazioni o degli appunti da mettere a verbale. Ma di certo non poteva intervenire nelle attività procedimentali.
La Seduta Pubblica è derogabile nelle Gare Telematiche
Ad oggi, dopo che lo svolgimento delle gare telematiche è diventato la modalità univoca di gestione degli appalti, spesso ci si chiede o si va in difficoltà se prevedere o meno la “seduta pubblica”.
Tecnicamente prevedere una seduta pubblica in presenza non la vedo una strada percorribile anche perché, nei fatti come si svolgerebbe? Il rup dietro al suo pc che apre le buste telematiche e il pubblico seduto in sala? A far che? Oppure il Rup con il suo PC proietta le immagini della verifica amministrativa e il pubblico lo vede sullo schermo? No, non credo che sia fattibile anche perché verrebbero mostrati dei dati personali presenti sulle istanze di partecipazione e i partecipanti non avrebbero titolo a poter visionare e trattare quei tipi di dati.
L’unica soluzione possibile è quella della seduta pubblica da remoto a cui consentono le piattaforme telematiche. Le operazioni visibili sono solo i log di sistema e gli avanzamenti dell’istruttoria del RUP. Non vengono visualizzati i documenti presenti nella documentazione amministrativa.
Nelle gare pubbliche con gestione telematica, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma telematica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte indipendentemente o meno dalla presenza del pubblico.
Recentemente una ditta aveva partecipato ad una gara e poiché non vincitrice aveva impugnato l’aggiudicazione contestando l’omessa pubblicità delle procedure di gara lamentando che le offerte della gara non sarebbero state aperte in seduta pubblica.
Il Tar Umbria con sentenza n.949 del 14 dicembre 2021 ha precisato che “in sintonia col mutato quadro ordinamentale, la lex specialis della gara ha previsto la gestione integrale della gara in totale modo telematico” accogliendo il principio che l’utilizzo di un sistema telematico assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico.
Pertanto vista l’evoluzione tecnologica delle piattaforme telematiche di gara, la seduta pubblica è un istituto in via di estinzione.
Fonte: articolo di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale ed esperto in Appalti