Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti a partire da quest’anno arrivano molte semplificazioni, con meno obblighi di trasparenza nei confronti dell’Anac.
Con l’avvento delle nuove regole, infatti, a partire dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore significative modifiche in merito agli obblighi di pubblicazione e trasmissione di informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).
Le recenti modifiche normative hanno infatti semplificato gli obblighi di trasparenza per gli enti e le pubbliche amministrazioni, introducendo nuove modalità di adempimento attraverso la digitalizzazione e rendendo più efficienti i processi legati agli appalti pubblici.
Da quest’anno meno obblighi di trasparenza nei confronti dell’Anac
Scopriamo dunque come sono cambiati adesso gli adempimenti e quali sono venuti meno.
Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32
In primo luogo l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente,
delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente è stato abrogato, come stabilito dalla delibera 39/2016 di Anac.
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, dall’1 gennaio 2024 l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione e trasmissione delle informazioni ad Anac non è più dovuto.
L’art. 226 del d.lgs. 36/2023, comma 3 lettera d), infatti abroga l’art. 1, comma 32, della legge 190/2012.
Si rende così obsoleto l’obbligo per gli enti e le pubbliche amministrazioni di trasmettere all’Anac, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’attestazione di pubblicazione dei dati relativi agli appalti svolti nell’anno precedente.
Questo comporta che non è più necessario inviare comunicazioni tramite Posta Elettronica Certificata entro questa data, attestando l’avvenuto adempimento.
Eliminazione degli adempimenti precedenti
Prima di queste modifiche, i Responsabili Unici dei Progetti (RUP) erano tenuti a pubblicare sull’apposito sito della stazione appaltante l’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente, oltre a comunicare tali informazioni all’Anac entro il termine sopra indicato.
Tuttavia, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, tali adempimenti sono stati eliminati, semplificando il carico burocratico per gli enti e le amministrazioni coinvolte.
Le nuove modalità di adempimento
La Delibera 582/2023 Anac stabilisce chiaramente le modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01/01/2024. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente i dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture attraverso le piattaforme di e-procurement certificate e interoperabili con Anac, esonerandole pertanto di conseguenza dalla pubblicazione in Amministrazione Trasparente.
Tempestività nella comunicazione attraverso Simog
È importante sottolineare che le stazioni appaltanti devono rispettare la tempestività nella comunicazione dei dati attraverso Simog, altrimenti si configurerebbe una violazione degli obblighi di trasparenza.
La Delibera 582/2023 Anac specifica inoltre che le informazioni relative alla fase di aggiudicazione e di esecuzione per le procedure avviate fino al 31/12/2023 devono essere trasmesse attraverso Simog, secondo quanto indicato nel provvedimento Anac n. 264 del 20/06/2023 e successivi aggiornamenti.
Ricordiamo che il Simog (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) è il sistema informatico, messo a disposizione dei Responsabili del Procedimento presso le stazioni appaltanti, per la gestione delle gare a partire dalla predisposizione degli atti di gara fino al collaudo delle prestazioni erogate dagli operatori economici aggiudicatari.
Attraverso tale sistema le Stazioni Appaltanti richiedono il codice identificativo gara (CIG), che identifica univocamente ogni lotto di una procedura di gara, e comunicano le informazioni, previste per legge, sul ciclo di vita dei contratti pubblici, che vanno ad alimentare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it