punteggi-progressioni-economiche-orizzontali-dipendenti-pubblici-accesso-civicoEcco le novità interpretative fornite da un recente provvedimento del Garante della Privacy.


Il Garante per la protezione dei dati personali, su richiesta del Responsabile anticorruzione e trasparenza di un comune, ha espresso un parere riguardante l’accesso civico ai punteggi delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti pubblici.

Scopriamo qual è stato l’esito di questo interpello.

La vicenda

Nello specifico, è emerso che sono state presentate quattro richieste di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – volte a ottenere copia delle determine (identificate in atti) aventi a oggetto:

  • Progressioni economiche orizzontali – Approvazione graduatorie e attribuzioni
  • nonché delle attestazioni del numero «dei dipendenti ammessi alla selezione» e del numero dei relativi beneficiari delle predette progressioni economiche.

Dagli atti risulta che il Comune ha accolto parzialmente tutte le istanze, trasmettendo la copia delle determinazioni con i relativi allegati, con i dati personali oscurati per motivi di riservatezza, nonché le attestazioni dei dati numerici richiesti.

Il soggetto richiedente l’accesso civico ha tuttavia presentato richieste di riesame al RPCT del Comune sui provvedimenti di accoglimento parziale, lamentando l’oscuramento dei dati. E chiedendo di ricevere non tanto i dati identificativi dei dipendenti, ma almeno la comunicazione dei punteggi contenuti nelle delibere.

Accesso Civico su Punteggi progressioni economiche orizzontali Dipendenti Pubblici

Come spiegato dal Garante privacy nel provvedimento n. 199/2021, il Responsabile anticorruzione e trasparenza (Rpct) del comune ha accordato l’accesso civico parziale in una modalità che risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ovvero fornendo la documentazione richiesta senza i dati e le informazioni personali, idonei a identificare i soggetti interessati anche indirettamente.

Per il Garante, un eventuale accesso civico anche ai punteggi dei singoli dipendenti potrebbe arrecare ai dipendenti comunali interessati (facilmente re-identificabili) un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali.

Resta ferma la possibilità per l’istante di accedere ai punteggi richiesti mediante l’accesso documentale, se in grado di dimostrare di essere titolare di:

“un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Il testo del Provvedimento

A questo link il testo completo del Provvedimento del Garante della Privacy.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it