privacy-cookie-scrolling-down-consensoIl Movimento dei Consumatori ha presentato le proprie osservazioni sulla bozza delle “Linee Guida sull’utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento” predisposta dal Garante della privacy, destinate a regolare la profilazione dei cittadini.


Privacy e Cookie: scrolling down non deve manifestare il consenso. Questa la richiesta del Movimento dei Consumatori.

Sebbene la bozza delle Linee guida rappresenti un passo avanti rispetto alla disciplina precedente (provvedimento generale del 2014), Movimento Consumatori ha richiesto alcune importanti modifiche necessarie ad allinearla alle nuove norme europee.

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Privacy e Cookie: lo scrolling down è sinonimo di consenso al trattamento dei dati

Ad oggi, la gran parte dei siti Internet prevede che il consenso al trattamento dei dati si ritenga prestato anche nel caso in cui

  • l’utente chiuda il banner
  • o clicchi su un altro elemento della pagina
  • e/o semplicemente la scorra (scrolling down).

Le Linee guida, pur ammettendo che lo scrolling down risulti una modalità non idonea per la manifestazione del consenso, in maniera poco chiara e contraddittoria, consentono che questo “insignificante” gesto possa essere equiparato alla manifestazione del consenso. Questo qualora rientri in un più articolato comportamento dell’utente che permetta di registrare presso il server del gestore del sito un “evento qualificabile come azione positiva inequivocabile dell’utente in termini di consenso”.

Movimento Consumatori ha rilevato come le Linee guida siano in evidente contrasto con la definizione contenuta nell’art. 4 del GDPR, per cui il consenso al trattamento dei dati deve consistere in una manifestazione di volontà “libera, specifica, informata e inequivocabile”. Proprio l’inequivocabilità implica la necessità che il consenso si concretizzi in un atto chiaro e univoco. E non diversamente interpretabile, che riguardi proprio il trattamento dei dati.

Lo scrolling down non può essere interpretato come manifestazione del consenso, da intendersi come “azione positiva inequivocabile” (considerando n. 32 GDPR).

Ciò trova conferma sia nel parere n. 5/2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati, che ha affermato che

il silenzio o l’inattività da parte dell’interessato, così come il semplice procedere all’uso di un servizio, non possono essere considerati una manifestazione attiva di scelta”.

E sia in alcune recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, quali:

  • 1° ottobre 2019, C-673/2017
  • e 11 novembre 2020, C-61/19

che hanno vietato ogni forma di preselezione del consenso da parte del gestore del sito.

Le richieste di modifica del Movimento dei Consumatori

Movimento Consumatori – afferma Paolo Fiorio, coordinatore del servizio legale dell’associazione auspica una modifica della bozze delle Linee guida. Modifica che escluda chiaramente che lo  scrolling down e il click sulla pagina del sito possano comportare una manifestazione di consenso al trattamento dei dati tramite i cookie.

Si tratta infatti di modalità contrarie non solo al Regolamento GDPR, ma anche alle sentenze dalla Corte di giustizia che impongono un consenso espresso e specifico”.

E’ ora di porre fine alla massiva profilazione dei cittadini – spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – in quanto si tratta di una pratica che desta preoccupazione. Ogni cittadino deve avere il diritto di non essere profilato se non quando sia espressamente d’accordo, dopo aver ricevuto un’adeguata informativa.

Se non verranno modificate le Linee guida, la nostra associazione avvierà ogni azione giudiziaria, perché la disciplina nazionale sia conforme a quella dell’Unione europea come interpretata dalla Corte giustizia”.

 


Fonte: Movimento dei Consumatori