preavviso-rigetto-art-10-bisNell’approfondimento odierno il Dottor Simone Chiarelli fa luce su alcuni aspetti relativi al preavviso di rigetto dell’articolo 10 bis della L.241/90.


Ricordiamo che la legge 241/90, per il contenuto delle sue disposizioni, ha rappresentato una notevole innovazione per l’attività della pubblica amministrazione italiana e più in generale per il diritto amministrativo italiano, introducendo il diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia.

In buona sostanza l’articolo sopra citato dispone che:

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Ci troviamo dunque di fronte al cosiddetto preavviso di rigetto: un principio di trasparenza delineato anche dalla Legge n.120/2020, che ha apportato alcune modifiche alla Legge n.241/1990.  Si rafforza così l’assioma sui rapporti tra P.A. e cittadini, che devono essere sempre improntati al “principio della collaborazione e della buona fede“.

Tuttavia sono molte le fattispecie che riguardano l’articolo in commento: dunque serve approfondire in qualche modo questa così ampia materia.

Il preavviso di rigetto dell’articolo 10 bis: l’approfondimento del Dottor Simone Chiarelli

Per illustrare, in maniera sintetica ma anche approfondita, questo particolare tassello giuridico, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.

Qui di seguito potete pertanto consultare il video completo di sintesi.

 


Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli