Alcune interpretazioni emerse sulla stampa specializzata ad un recente parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) sembrerebbero indicare l’obbligatorietà di avvalersi del Mepa o delle altre piattaforme di approvvigionamento certificate anche per gli acquisti inferiori a 5000 euro fin da subito: ma è davvero così?
Nonostante l’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti sia a regime già da diversi mesi serpeggiano ancora dubbi sull’applicazione delle deroghe che permettono ai Responsabili Unici del Procedimento (Rup) di evitare l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
In particolare alcune notizie giornalistiche recenti sembrerebbe fornire un’interpretazione non del tutto chiara rispetto a un recente parere espresso dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), il numero 2468/2024.
L’interpretazione “controversa”
Alcune notizie circolate in Rete, hanno infatti generato confusione sia in ambito giornalistico sia tra gli adetti ai lavori.
Sarebbe emerso infatti, in base all’interpretazione di alcuni quotidiani specializzati, che già da adesso anche per i microaffidamenti, vale a dire la possibilità di affidare un servizio di importo inferiore a 5.000 euro, è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma telematica MePA o altre piattaforme competenti.
Tutto verterebbe attorno a quanto sostiene l’art. 25 del nuovo Codice degli Appalti. Secondo questa norma a partire dal 1° gennaio 2024, tutte le stazioni appaltanti sono tenute a utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per le procedure di affidamento, eliminando implicitamente l’eccezione prevista dall’art. 1, comma 450 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che stabiliva l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per affidamenti pari o superiori a 5.000 euro.
Ma davvero allo stato attuale non ci sono più deroghe a questa regola? O forse nella rigida interpretazione di alcune fonti giornalistiche non si è analizzato il quadro completo?
Il quesito
Ma analizziamo meglio l’interrogativo posto al Ministero e la risposta che è stata fornita.
All’interno della domanda posta al MIT si riteneva possibile derogare all’utilizzo del MePA per gli acquisti destinati all’attività di ricerca. Secondo l’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016 e l’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 126 del 2019, convertito in legge n. 159 del 2019, sarebbe possibile ricorrere al mercato libero per operatori economici non abilitati sul MePA, ma solo per beni superiori ai 5000 euro e nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Il quesito posto nello specifico era questo:
“[…] per l’affidamento e il relativo contratto è possibile utilizzare la PEC o se è obbligatorio ricorrere a una piattaforma telematica di acquisto, come le gare telematiche in modalità ASP.”
La risposta del MIT
La risposta del Ministero è stata la seguente:
“In risposta al quesito, si rileva che nel nuovo codice dei contratti, all’art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 del d.lgs. 36/2023. Pertanto, la risposta al quesito […] è obbligatorio l’uso della piattaforma telematica di acquisto.”
Come stanno le cose?
In realtà, seguendo le fonti normative a livello gerarchico la situazione è molto meno confusa di quanto possa apparire. Per quanto riguarda i contratti di importo inferiore a 5.000 euro non infatti è ancora a regime l’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Con il comunicato del 10 gennaio 2024 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha infatti fissato una deroga per queste procedure, inizialmente fissata al 30 settembre, che successivamente è stata prorogata fino al 31 dicembre.
Pertanto, fino a questa data, in base anche a quanto confermato anche da vari esperti in materia cui ci siamo appellati, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto in modo semplificato, ottenendo il CIG dalla piattaforma di contratti pubblici dell’Anac e inserendolo successivamente nella piattaforma certificata disponibile presso ogni stazione appaltante. In questo senso è in corso un processo di adeguamento delle piattaforme certificate per garantire la loro integrazione con ciascuna stazione appaltante.
E il parere del Ministero segue questo orientamento: sottolinea l’obbligo di utilizzare esclusivamente piattaforme telematiche certificate nelle procedure d’appalto, e questo significa che gli operatori coinvolti devono ottenere il Codice Identificativo Gara (CIG) attraverso queste piattaforme per tutte le procedure di contatti pubblici. Inoltre, devono eseguire la procedura di affidamento diretto utilizzando una piattaforma certificata. Tuttavia non va in contrasto con quanto detto dall’Anac: pertanto l’uso del MePA non è ancora vincolante.
Ciò non toglie che il MePA può essere benissimo utilizzato senza problemi anche per questi micro-acquisti: ma di sicuro fino al 31/12/2024 il suo uso non è assolutamente obbligatorio.
Le ulteriori precisazioni del MIT su altri strumenti non consentiti
Il MIT ha citato già in precedenza, nel parere 2196/2024 l’Allegato 1 al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che sostiene che gli unici strumenti utilizzabili con l’avvento della normativa aggiornata sono i seguenti:
- strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo
- strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
Con il già citato parere 2468, il Ministero ha, seguendo questo filo logico, evidenziato che non è già più consentito eseguire affidamenti tramite strumenti non conformi a queste direttive, come ad esempio l’affidamento diretto tramite il mercato libero o una notifica informale via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’ente competente.
Siamo ancora in attesa di una risposta da parte del MIT
Noi comunque, per capire di più e avere una conferma diretta dalla fonte normativa principale ci siamo rivolti direttamente con una mail e una PEC alla Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici Div 2 – Regolazione e monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: attendiamo tuttavia ancora una risposta.