mancata-pubblicazione-amministrazione-trasparente-progressioni-economiche-orizzontaliMancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle Progressioni Economiche Orizzontali: risponde al quesito posto da un Ente Pubblico il Dottor Andrea Bufarale.


Questa Amministrazione Provinciale ha emanato l’avviso per le progressioni economiche orizzontali – PEO riservate al personale dipendente pubblicando lo stesso all’albo pretorio e sul sito istituzionale. Un dipendente contesta la mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente. L’amministrazione ha agito correttamente?

a cura di Andrea Bufarale

Mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle Progressioni Economiche Orizzontali

Per rispondere alla questione posta all’attenzione ci viene in soccorso una recente Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ed in particolare parliamo della Delibera 10 novembre 2021 n. 775.

Con questa delibera, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto differenziare l’ambito di applicazione della trasparenza amministrativa ed in particolare quanto disposto dall’art. 19, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 distinguendo tra “procedure interne di verticalizzazione” o passaggio di categoria (es. da cat. B a cat. C da cat. C a cat. D) e procedure interne di progressione stipendiale (o progressioni orizzontali nell’ambito della medesima categoria).

In sostanza, secondo l’ANAC, le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ciò in ragione della ampia formulazione dell’art. 19 che, al co. 1, rinvia al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione.

Le procedure selettive interne, come nel caso di specie, che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell’apporto individuale del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso.

L’autorità giunge pertanto a tale diversa conclusione in ragione del fatto che le “progressioni orizzontali” i, come evidenziato dalla giurisprudenza, sono procedure selettive a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell’apporto individuale del lavoratore, svolte secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva e che determinano solo un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria e non risultano soggette al principio del pubblico concorso.

Deve, quindi, escludersi che dette procedure rientrino tra quelle per cui vige l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 19, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]