L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha ribadito il veto alla sospensione o alla proroga dei termini di una gara in assenza di prove di malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per la procedura.
La decisione emerge dal Parere di precontenzioso n. 451, approvato il 9 ottobre 2024 dal Consiglio dell’Autorità.
Il caso
La controversia sollevata dalla Confraternita Misericordia di Vallo della Lucania si è concentrata su una gara d’appalto bandita dall’Asl di Salerno, dove l’associazione temporanea di scopo di cui la Misericordia era capofila ha lamentato di non aver potuto completare l’invio dell’offerta nei termini previsti a causa di presunti malfunzionamenti della piattaforma telematica utilizzata. In particolare, la richiesta di proroga o riapertura dei termini è stata giustificata dall’organizzazione con il presunto blocco del sistema negli ultimi minuti utili per l’inserimento dei dati.
Malfunzionamento piattaforma digitale, senza prove niente proroga della gara
Tuttavia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha esaminato attentamente la situazione, rilevando che l’attivazione della Confraternita era avvenuta solo negli ultimi sette minuti prima della chiusura dei termini. Questo dettaglio ha avuto un ruolo determinante nel rigetto della richiesta, poiché il gestore della piattaforma non aveva segnalato alcun malfunzionamento durante la procedura, e altre due offerte risultavano presentate correttamente nei tempi stabiliti.
La decisione di Anac si è basata su un principio di diligenza che ogni concorrente è chiamato a rispettare nelle gare telematiche. L’Autorità ha chiarito che affidarsi agli ultimi istanti disponibili per completare operazioni complesse, come l’invio di un’offerta economica, espone al rischio di errori umani o difficoltà tecniche imputabili al concorrente stesso. In questo caso, infatti, l’impossibilità di trasmettere l’offerta non è stata attribuita a un guasto del sistema ma a un possibile utilizzo scorretto della piattaforma o a errori nell’inserimento dei dati.
Secondo Anac, “Il tempo eccessivamente ridotto riservato all’operazione di invio dimostra una mancanza di attenzione e programmazione da parte del concorrente”. Il parere ha inoltre sottolineato che il sistema telematico risultava funzionante fino a pochi minuti dalla scadenza del termine, rendendo l’eventuale difficoltà unicamente ascrivibile al comportamento del partecipante.
La responsabilità dei partecipanti
Questo episodio evidenzia una problematica più ampia: nelle procedure di gara digitali, i partecipanti hanno una responsabilità diretta nell’adeguarsi ai requisiti tecnici e operativi indicati nei bandi. L’Autorità ha infatti ribadito che la gestione telematica delle gare richiede una preparazione accurata e il rispetto puntuale delle norme, con il rischio operativo che grava interamente sull’offerente. Errori nell’uso del sistema o ritardi nell’invio dei dati non possono essere attribuiti all’organizzatore della gara, a meno che non vi siano prove concrete di anomalie tecniche.
La vicenda sottolinea l’importanza di pianificare con anticipo le operazioni necessarie per partecipare a gare d’appalto, evitando di concentrare tutte le attività negli ultimi momenti disponibili. Questo approccio, oltre a prevenire imprevisti tecnici o umani, garantisce una gestione più professionale e ordinata delle offerte, in linea con le aspettative delle stazioni appaltanti.