La risposta ad un quesito su un’istanza di accesso documentale per una sanzione in tema di attività produttive, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Un cittadino che ha ricevuto da questo ufficio regionale una sanzione in tema di attività produttive ha presentato istanza di accesso documentale ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, al fine di estrarre copia di tutte le sanzioni irrogate dall’Ente regionale sulla stessa materia negli ultimi dieci anni. E’ ammissibile?
Istanza di accesso documentale per sanzione in tema di attività produttive
L’art. 24 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241, tra le esclusioni del diritto di accesso (applicabili anche agli istituti dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato di cui all’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) include anche “le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
La richiesta dell’interessato pertanto, può essere, con ragionevole certezza, ricondotta sotto l’alveo di tale fattispecie ovvero di “istanza di controllo generalizzato sull’operato della PA” in quanto richiede, senza alcuna selezione, di conoscere e di estrarre addirittura copia di tutte le sanzioni emesse dall’ufficio regionale in tema di attività produttive negli ultimi 10 anni.
L’istanza pertanto può ritenersi inammissibile sotto più profili, tra i quali, la circostanza che in relazione ai documenti richiesti non vi è un interesse immediato e diretto, né tantomeno concreto, dell’istante rispetto allo stesso nonché quella che la richiesta appare ingiustificatamente massiva. In tale senso la giurisprudenza (ad es., Cons. Stato, sez. VI, Sent. 25 agosto 2017, n. 4074), ha affermato che il diritto di accesso non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, non potendosi tradurre in un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma deve essere strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede.
Conclusioni
Pertanto, non è ammissibile una richiesta massiva di documenti di cui non è plausibilmente dimostrata l’idoneità a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante, che si limita ad affermare genericamente che l’ottenimento di tale documentazione avrebbe permesso una ricostruzione più precisa delle circostanze di fatto, consentendole di meglio tutelare i propri diritti davanti alle competenti sedi. Se deve escludersi che la titolarità del diritto d’accesso risieda soltanto in una situazione funzionale all’esercizio di un interesse giuridicamente protetto e suscettibile di tutela giurisdizionale, la richiesta di accesso deve pur tuttavia sempre basarsi su un interesse percepibile concreto ed attuale.
A completa analisi, possiamo affermare che l’istanza non può essere ricondotta neanche sotto la fattispecie dell’accesso civico o generalizzato in quanto anche per tali istituti la richiesta massiva di documentazione non è ammissibile quando tale e contraria alla buona fede in quanto crea danni alla funzionalità degli uffici comunali (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13 agosto 2019, n. 5702).
In ultima analisi, anche a voler ammettere la richiesta, questa deve comunque fare i conti con i controinteressati, sostenendo la parte interessata i costi per le comunicazioni da parte dell’Ente, e con la tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti richiesti quale interesse che nel bilanciamento dei contrapposti interessi certamente ha un peso rilevante nella materia di che trattasi in quanto riguardante la condizione soggettiva e lo status delle persone interessate.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]