Informatizzazione nella PA: alcuni importanti chiarimenti nella risposta ad un quesito di un Comune a cura di Andrea Bufarale.
In vista della futura scadenza della proroga per l’adesione al sistema dei pagamenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni “PAGOPA” fissata al 28 febbraio 2021 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), siamo a chiedere un vostro parere sulla possibilità di affiancare allo stesso altri metodi di pagamento ed in particolare la domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit o SDD).
Informatizzazione nella PA: la normativa
Prima di rispondere al quesito proposto, occorre ripercorrere la strada normativa che ha portato alla creazione della piattaforma c.d. PAGOPA per l’accettazione dei pagamenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD-Codice dell’Amministrazione Digitale – stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico “sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione, in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi del Regolamento UE 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.
Il successivo comma 2 prevede che “la Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.
In attuazione di tali disposizioni, è stato realizzato il sistema PagoPA, consistente in una piattaforma per i pagamenti, che è gestita dalla omonima società per azioni partecipata dallo Stato, sotto l’indirizzo dalla Presidenza del Consiglio, che a sua volta si avvale del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale.
L’entrata in vigore dei nuovi obblighi
Ricordiamo pertanto che, l’entrata in vigore di tale obbligo non è contemplata nel CAD, ma è stata successivamente disciplinata dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, il cui art. 65 prevede “l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019″ (termine poi prorogato in ultimo, come ricordato, al 28 febbraio 2021 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 24 comma 2).
L’art. 5 del CAD
Fatta questa dovuta premessa, sebbene il citato art. 5 del CAD preveda un generalizzato obbligo di utilizzo esclusivo di tale piattaforma – le Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi adottate dall’AgID, le quali peraltro sono state oggetto di revisione, precisano che al sistema PagoPA, che “rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione”, “gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento”:
a) Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;
b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;
c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa”.
Obbligo esclusivo di PagoPA?
A ben vedere, rispetto all’asserito obbligo di utilizzo esclusivo del PagoPA dalle linee guida richiamate, emerge, invece, un rinvio non esclusivo all’utilizzo del sistema PagoPA, e la possibilità per le Amministrazioni di accettare anche ulteriori metodi di pagamento, quali, oltre ai contanti, la Delega Unica F24, il Sepa Direct Debit (vale a dire la cd. domiciliazione bancaria) e altri servizi non meglio identificati, nella misura in cui essi non siano stati ancora integrati con il sistema PagoPA.
Inoltre ancor più recentemente, il legislatore ha previsto, con l’art. 118-ter , D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, vantaggi per gli utenti che utilizzano il canale della domiciliazione bancaria o postale previa deliberazione dell’Ente impositore nella misura massima del 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali.
Conclusioni
A nostro parere, a leggere quest’ultima disposizione, come anche comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con propria segnalazione S4007/dsc resa nota nei giorni scorsi, sembra addirittura che la normativa consenta l’utilizzo del sistema della domiciliazione bancaria a prescindere dall’integrazione con il sistema PagoPA per evitare ulteriori costi di riscossione a carico dell’utenza.
Ciò detto, possiamo riscontrare positivamente la vostra richiesta di parere nei termini che sono stati illustrati.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]