indirizzo-notifica-via-pec-paIndirizzo notifica via PEC alla PA: ecco quanto si legge nella sentenza n. 3360/2019 del T.A.R. Campania. La sentenza tratta anche delle conseguenze della notifica ad un indirizzo PEC “errato”.


Indirizzo notifica via PEC alla PA. Secondo l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. n. 40/2016 si stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC. Per le PA sussisteva di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia.

Non è espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi p.e.c da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti, il registro c.d. IPA.

Il quale prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata. E ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Quindi, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a una amministrazione pubblica nel giudizio amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva l’indirizzo p.e.c. inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Viceversa, per le notifiche degli atti giudiziari all’amministrazione, in sede di giudizio amministrativo, non è validamente utilizzabile, in alternativa, l’indirizzo risultante dal registro IPA.

Tale circostanza, affermano infatti i giudici, è inidonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale, poiché le modalità della notifica non danno certezza legale che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità della controparte.

Neppure è invocabile, per evitare l’inammissibilità del ricorso, l’istituto dell’errore scusabile.

A questo link il testo completo della Sentenza.