gdpr-trattamento-dati-personali-categorie-particolariGDPR e trattamento dati personali: il Garante della Privacy ha delineato i parametri da utilizzare sulle categorie particolari come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale.


GDPR: trattamento dati personali per le categorie particolari. Con un nuovo provvedimento il Garante della Privacy fa luce su ulteriori aspetti del GDPR e sul trattamento dei dati personali.

Nello specifico sui criteri da utilizzare per le categorie particolari come quelli legati:

  • alla salute,
  • alle opinioni politiche,
  • all’etnia,
  • all’orientamento sessuale.

GDPR e trattamento dati personali: le categorie particolari

Il Garante della Privacy ha adottato dunque il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Questo vademecum che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati da un numero elevato di soggetti, pubblici e privati, in diversi settori per poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale.

Le prescrizioni riguardano infatti il trattamento di queste categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro. E anche il trattamento degli stessi dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, cosi come da parte degli investigatori privati. Nonché il trattamento dei dati genetici e il trattamento effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Trattamento solo se necessario

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è effettuato solo se necessario (art.9, par. 2 Regolamento UE 2016/679), vale a dire:

  • per adempiere a specifici obblighi come instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 88 del Regolamento UE 2016/679), nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell’erogazione di contributi, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale;
  • in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi;
  • perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;
  • far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria. Nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione;
  • adempiere ad obblighi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale;
  • per garantire le pari opportunità nel lavoro;
  • perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

A questo link il testo completo del provvedimento.