Gare Telematiche: in una recente Sentenza del TAR della Campania si sostiene che la trasparenza di una gara d’appalto è garantita anche in assenza di seduta pubblica.
Ricordiamo che a partire dal 2018 è scattato l’obbligo di utilizzo delle Gare Telematiche per la PA. L’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione risulta infatti esclusivo.
La procedura telematica, in pratica ripercorre fedelmente le fasi di quella tradizionale. Ma con la rilevante differenza che tutte le comunicazioni e l’invio dei documenti avvengono per via digitale.
In base all’art. 40 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), l’obbligo, relativo a tutta la fase di gara è recepito direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.
Pertanto le gare telematiche sono procedure di gara d’appalto interamente gestite con sistemi elettronici e telematici.
Maggiori informazioni sull’obbligo di gare telematiche per la PA sono disponibili a questo link.
Gare Telematiche: trasparenza garantita anche in assenza di seduta pubblica
Il Tar della Campania ribadisce, respingendo un ricorso, che la procedura telematica risulta idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, per l’apertura delle documentazioni rimesse dai concorrenti, ed in particolare delle offerte ( siano esse tecniche od economiche).
Seconda la Sentenza della Sez. IV, 22/03/2022, n. 1905:
“la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti. Garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza. Questo anche in assenza di seduta pubblica, anche per l’apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell’integrità degli atti che offre”.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it