Per il Garante della Privacy non vanno usate le INI-PEC dei professionisti per multe o tasse: l’analisi del Dottor Simone Chiarelli, contestualmente alle indicazioni esplicative del Ministero dell’Interno.
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha fornito istruzioni volte a evitare criticità derivanti dall’uso, nelle procedure di notifica di violazioni al codice della strada, di taluni indirizzi pec.
Garante Privacy: non usate le INI-PEC dei professionisti per multe o tasse
In particolare, l’Autorità ha escluso la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista, poiché esse sono visibili anche al personale che collabora con l’intestatario della pec.
Sono comunque arrivate precisazioni del Ministero dell’Interno a questa Circolare, prevedendo, in particolare:
- “nella ricerca dell’indirizzo PEC dell’obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, può essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA a dall’anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione “imprese” del registro INI PEC solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell’esercizio di attività Imprenditoriale. In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione “professionisti” del registro INI–PEC;
- in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive ed indiscriminate di indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione;
- la notifica del verbale a mezzo PEC non è obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza il ricorso alla PEC“.
In tal quadro, allo stato attuale, permane ancora la criticità nelle ipotesi di notifica di verbali di contravvenzione al Codice della Strada tramite indirizzi pec che, seppur non aziendali, sono comunque utilizzati nell’ambito all’attività
professionale svolta (es. studi professionali).
Tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l’INAD.
L’art. 6–quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l’iscrizione automatica nell’INAD del domicilio digitale presente nell’INI–PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.
Mentre a questo link potete consultare la risposta esplicativa del Ministero dell’Interno.
Il video commento
Pertanto, per illustrare queste novità, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un nuovo video.
Potete guardare il video commento nel player video qui di seguito.
Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli