garante-privacy-chatbotIn materia di Intelligenza Artificiale arriva un provvedimento del Garante della Privacy, che va a delineare le criticità dei cosiddetti Chatbot, strumenti che stanno emergendo con forza in Rete.


Nello specifico il Garante della Privacy fornisce osservazioni su un chatbot che basandosi sull’intelligenza artificiale genera un “amico virtuale”.

Scopriamo quali sono le decisioni del Garante e quali sono le conclusioni emerse a seguito del provvedimento del 2 febbraio 2023.

Cosa sono i Chatbot?

Con i termini Chat bot, chatbot o chatterbot, si intende un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano.

Lo scopo principale di questi software è quello di simulare un comportamento umano e sono a volte definiti anche agenti intelligenti e vengono usati per vari scopi come la guida in linea, per rispondere alle FAQ degli utenti che accedono a un sito.

Alcuni utilizzano sofisticati sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, ma molti si limitano a eseguire la scansione delle parole chiave nella finestra di input e fornire una risposta con le parole chiave più corrispondenti.

Garante Privacy e Chatbot: rischi per minori e persone emotivamente fragili

Nello specifico il Garante della Privacy si occupa di uno specifico Chatbot denominato “Replika”, dotato di una interfaccia scritta e vocale che basandosi sull’intelligenza artificiale genera un vero e proprio “amico virtuale”.

Secondo quanto indicato dall’Autorità per il momento quest’applicazione non potrà usare i dati personali degli utenti italiani. 

Il Garante della privacy ha infatti disposto con effetto immediato, nei confronti della società statunitense che sviluppa e gestisce l’applicativo, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati.

Alla luce delle recenti notizie stampa e delle prove condotte dall’Autorità l’applicazione presenta infatti concreti rischi per i minori d’età, a partire dalla proposizione ad essi di risposte assolutamente inidonee al loro grado di sviluppo.

Le criticità del cosiddetto “amico virtuale

L’“amico virtuale” – presentato come in grado di migliorare il benessere emotivo dell’utente, aiuterebbe l’utente a comprendere i propri pensieri e calmare l’ansia, attraverso la gestione dello stress, la socializzazione e la ricerca dell’amore – ha caratteristiche che, intervenendo sull’umore della persona, possono accrescere i rischi per i soggetti ancora in una fase di sviluppo o in stato di fragilità emotiva.

Manca peraltro ogni meccanismo di verifica dell’età: filtri per i minori, ma anche blocchi dell’app di fronte a dichiarazioni in cui l’utente espliciti la propria minore età. Durante la fase di creazione di un account la piattaforma si limita a richiedere solo nome, e-mail e genere.

E la proposizione di “risposte” da parte del chatbot risultano spesso palesemente in contrasto con le tutele rafforzate che vanno assicurate ai minori e a tutti i soggetti più fragili. Diverse recensioni pubblicate nei due principali “App Store”, peraltro, contengono commenti di utenti che lamentano contenuti sessualmente inopportuni.

L’applicativo, dunque, viola il Regolamento europeo sulla privacy, non rispetta il principio di trasparenza ed effettua un trattamento di dati personali illecito, in quanto non può essere basato, anche solo implicitamente, su un contratto che il minorenne è incapace di concludere.

La società sviluppatrice statunitense, oltre a dover interrompere il trattamento dei dati degli utenti italiani, deve comunicare entro 20 giorni le misure intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo.

Il testo completo del provvedimento del Garante

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it