FOIA, una Sentenza del TAR Puglia pone limiti all’Accesso Civico Generalizzato: ecco costa stabilisce la recente pronuncia, sentenza n. 242/2019.
Il caso
Il ricorrente, con nota del proprio avvocato del 18 giugno 2018, trasmessa via P.E.C., ha chiesto un accesso agli atti presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza al fine di “acquisire informazioni in ordine al numero dei dipendenti, in servizio presso la Questura di Lecce e presso i vari reparti salentini, nei confronti dei quali, pur trovandosi nella medesima situazione di fatto e di diritto del sig. Ferrari, a tutt’oggi non è stato adottato e notificato il decreto di revoca”.
A fronte di tale richiesta, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti ha emanato la nota n. 333.D/74922 del 5 luglio 2018, notificata all’odierno ricorrente in data 16 luglio 2018, con cui ha risposto negativamente alla predetta richiesta di accesso agli atti, rilevando come “la richiesta, così formulata, non risulti accoglibile, dal momento che, come espressamente previsto dalla norma in materia di accesso ai documenti amministrativi, l’accesso è finalizzato a consentire al privato richiedente, che ne abbia interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente e puntualmente individuato negli archivi dell’amministrazione, senza che quest’ultima debba porre in essere attività di elaborazione di dati e documenti in suo possesso.
La decisione
In materia di obblighi di trasparenza, emerso con evidenza la correlazione fra accesso svolto e diritto che il ricorrente intende far valere in giudizio, risulta chiaro che l’istanza ostensiva presentata deve essere esaminata ai sensi della Legge n. 241/1990, esulando la stessa dal campo di applicazione dell’accesso civico generalizzato.
Difatti, tale ultimo istituto risulta caratterizzato da una precisa finalità, ossia lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, finalità chiaramente non presenti nel caso de quo, in cui il ricorrente intende tutelare una sua personale posizione e non certo controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, né il suo utilizzo di risorse pubbliche né, tantomeno, promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, tutte finalità “pubblicistiche” evidentemente assenti nel presente caso, in cui il ricorrente vuole tutelare, come già detto più volte, una propria personale posizione.
Del resto, a meno che non si voglia dare un’interpretazione così estensiva da risultare abrogativa della Legge n. 241/1990, la disciplina dell’accesso civico generalizzato prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2013 non può che essere interpretata come del tutto alternativa alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990 e azionabile, da chiunque, solo in caso di un interesse alla legittima azione amministrativa e al suo controllo da parte della collettività e non nei casi in cui venga, invece, azionata una pretesa del singolo per suo esclusivo e concreto vantaggio.
A questo link il testo completo della Sentenza.