Secondo una Circolare della Funzione Pubblica, in materia di Foia, i limiti dei regolamenti locali sarebbero illegittimi. Scopriamone il motivo.
Con la circolare firmata ieri dal ministro per la Pa Giulia Bongiorno, il governo rilancia l’attuazione della trasparenza.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto con d.lgs. n. 97 del 2016, di modifica del d.lgs. n. 33 del 2013, attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Ovviamente sempre nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.
Tuttavia, i monitoraggi periodici sui risultati delle richieste di dati e documenti da parte di cittadini, associazioni e giornalisti mostrano che spesso le amministrazioni continuano ad alzare ostacoli procedurali o burocratici alle domande di trasparenza.
FOIA, i limiti dei regolamenti locali
Per questo la Circolare della Funzione Pubblica dedicata al FOIA stabilisce che le singole amministrazioni non possono limitare con i propri regolamenti gli atti oggetto dell’accesso civico generalizzato.
Il «Foia» (Freedom of information Act) introdotto nella legislazione italiana dalla riforma Madia del 2016, deve infatti seguire regole differenti rispetto alla trasparenza “tradizionale” disciplinata dalla legge 241 del 1990.
Si deve ritenere che un generale riferimento a regolamenti che prevedano categorie di documenti sottratte all’accesso – considerando che le categorie di documenti ivi indicate devono essere interpretate in senso restrittivo – potrebbe non essere sufficiente a respingere un’istanza di accesso generalizzato.
In ogni caso, le disposizioni regolamentari esistenti – incluse quelle adottate ai sensi dell’art. 24, comma 2, della l. n. 241 del 1990 – possono essere utilizzate come ausilio interpretativo nella valutazione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico generalizzato, compresa l’esistenza del pregiudizio, da verificare nel caso concreto, a uno degli interessi indicati dall’art. 5- bis del d.lgs. n. 33 del 2013 che potrebbe derivare dall’ostensione del dato o del documento richiesto.