eccesso-di-trasparenzaCi si riferisce al recente obbligo di pubblicazione dell’elenco del personale assunto dai fornitori degli Enti Pubblici in Sicilia, introdotto dall’Ars. A volte l’eccesso di trasparenza è nocivo.


Il riferimento non è al “vedo non vedo”, pubblicizzato da alcune note marche di intimo, ma al comma 2 dell’art. 34 della L.r. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” (http://gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g19-23/g19-23.pdf).

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’obbligo, per la pubblica amministrazione, che riguarda la pubblicazione, in un’apposita sezione del portale web dedicata alla trasparenza, dell’elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l’ente.

Detta lista dovrà essere pubblicata dalla stessa Regione, dagli enti locali territoriali e da altri enti, istituti ed aziende dipendenti o sottoposti al controllo della Regione.

L’elenco dovrà contenere il numero, i nominativi, le mansioni e la tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata.

La norma intende rendere leggibili e controllabili le assunzioni presso le aziende affidatarie della fornitura di beni e servizi, evitando che, dietro l’instaurazione di un rapporto di impiego, possa nascondersi uno scambio illecito o un vero e proprio patto corruttivo.

Secondo i proponenti, la pubblicazione di questa massa di informazioni dovrebbe rendere più difficile le assunzioni clientelari.

Eccesso di trasparenza

La norma regionale, però, è di difficile attuazione. Il comma 2 dell’art. 34, facendo riferimento a “ciascuna azienda, anche partecipata”, lascia comprendere come l’universo delle imprese rispetto alle quali scatta l’obbligo di pubblicazione, non effettuando alcuna distinzione in base al valore della fornitura o alla tipologia di procedura di aggiudicazione.

L’obbligo di pubblicazione riguarda le piccole forniture di prodotti di cancelleria e le quelle provenienti da grandi aziende, con migliaia di dipendenti.

E’ evidente che sotto alcune soglie, la vendita di beni e servizi non potrebbe giustificare alcuna assunzione di favore, mentre per le aziende di grandi dimensioni l’elenco dei dipendenti è così ampio ed esteso, che la sua pubblicazione diventa assolutamente insignificante e di difficile gestione. L’elencazione dei nominativi, delle mansioni e della tipologia contrattuale del personale assunto da una multinazionale con decine di migliaia di dipendenti è praticamente irrealizzabile.

Se immaginiamo uno dei grandi gestori nazionali del servizio di fornitura di energia elettrica (o di telefonia), è irrazionale pensare che ogni volta che assuma un nuovo dipendente o cambi una mansione, debba notiziarne tutti i clienti pubblici.

La norma non esonera dall’obbligo di pubblicazione nemmeno gli acquisiti di beni e servizi effettuati sul mercato elettronico o da centrali di committenza.

La legge non prevede sanzioni e neppure avrebbe potuto farlo. L’obbligo di pubblicazione ricade sulla Regione e sugli enti locali siciliani, ma l’onere di fornire questi dati dovrebbe ricadere sulle aziende erogatrici, che possono avere la loro sede legale ed operativa fuori dal territorio regionale e nazionale.

L’obbligo di fornire i dati necessari alla pubblicazione potrebbe essere inserito nel contratto, ma la norma sarebbe censurabile da molti punti di vista.

L’esclusione di una ditta da una procedura di appalto perché non si è impegnata a fornire tutti i dati richiesti, lederebbe il principio di concorrenza, mentre la revoca dell’appalto comporterebbe problemi enormi dal punto di vista giuridico, ma anche tecnico-operativo.