Diritto di Accesso Consiglieri Comunali, il TAR si pronuncia con una recente sentenza: ecco cosa c’è di nuovo.
Il TAR della Basilicata si è pronunciato sul diritto di accesso dei Consiglieri Comunali al protocollo informatico e al sistema di Contabilità.
Diritto di Accesso Consiglieri Comunali, il TAR cosa sostiene?
“Deve ritenersi che il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 cit. del TUEL, cui è funzionalmente connessa la richiesta del ricorrente, va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale”.
È quanto afferma il TAR Basilicata (599/2019), ribadendo che
“Tale disciplina, per quanto di rilievo, impone allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”, “utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (cfr. art. 2, co. 1)”.
Il TAR inoltre precisa che
“i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili. Con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione. Alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati”.
Diritto di accesso
Ricordiamo che, come principio generale, i dati devono essere pubblicati in formato aperto e devono essere riutilizzabili.
Le Pubbliche Amministrazioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni devono creare nei loro siti istituzionali una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella quale sono contenute le informazioni da pubblicare.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (successivamente modificato dal decreto legislativo n. 97/2016) ha infatti riordinato la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali.
E’ possibile che un Comune renda non “consultabili” dei files trascorsi alcuni giorni dalla loro pubblicazione?