A rispondere alla domanda è il TAR dell’Umbria.
Legittimo il diniego di accesso all’esposto informale per il cittadino? La risposta a questa domanda arriva con la Sentenza del TAR dell’Umbria n. 413/2020.
Nel caso in esame un privato cittadino aveva chiesto al tribunale di prendere visione e/o estrarre copia di tutti i documenti di un’istanza che lo riguardava.
Si trattava, nello specifico, di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando dei Carabinieri. Segnalazione con la quale venivano rappresentati possibili illeciti edilizi e/o nell’attività di smaltimento di materiale in amianto da parte del ricorrente.
Diniego di accesso all’esposto informale per il cittadino
Secondo i giudici il ricorrente ha ottenuto copia del verbale di sopralluogo.
Da questo risulta che il sopralluogo presso l’abitazione civile di comproprietà dell’odierno ricorrente ha ricevuto il via libera a seguito di segnalazione pervenuta da parte di privato cittadino.
Il fine era quello di verificare la regolarità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti generati all’interno del cantiere. E che all’esito di detto sopralluogo non sono emerse irregolarità di natura penale né amministrativa.
Il TAR pertanto non comprende di quale ulteriore informazione e/o documento il ricorrente necessiti al fine di tutelare la propria posizione giuridica.
A maggior ragione che non sono emerse irregolarità amministrative e penali e non risultando compiuta da parte dei Carabinieri successive attività ispettive o di indagine.
Pertanto risulta legittimo il diniego di accesso a una segnalazione da parte di un privato cittadino in quanto, nella misura in cui implica l’assenza di qualsivoglia assunzione di responsabilità a suo carico, deve essere qualificata in termini di «mero esposto informale».
A questo link il testo completo della Sentenza del TAR.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it