Un recente parete fornito dal Ministero dell’Interno risponde a un interrogativo di un comune e si occupa della delicata questione relativa alle credenziali di accesso al protocollo informatico ed ai sistemi di contabilità.
Si tratta di una materia, quella della questione dell’accesso ai dati amministrativi, che richiede un delicato equilibrio tra la trasparenza e la sicurezza informatica, garantendo ai consiglieri un accesso informativo adeguato senza compromettere altri interessi cruciali dell’ente locale.
Il sindaco di un comune ha recentemente sollevato infatti un interrogativo sulla richiesta di accesso da parte di alcuni consiglieri alle credenziali del protocollo informatico e ai sistemi di contabilità, sollevando importanti questioni legate alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica.
Le regole per le credenziali di accesso al protocollo informatico ed ai sistemi di contabilità
In risposta a questa domanda il Ministero dell’Interno ha evidenziato che, sebbene il diritto di accesso dei consiglieri comunali sia ampio, deve essere bilanciato con altri interessi tutelati dall’ordinamento. Il documento ministeriale ha così illustrato tutte le specifiche di accesso tramite alcune pronunce giuridiche.
La giurisprudenza, come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato del 11 marzo 2021, n.2089, sottolinea infatti che questo diritto non può sottrarsi al necessario bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela.
Il TAR Veneto, nella sentenza del 5 maggio 2021, n.604, ha ribadito che l’ente locale può regolamentare l’accesso consentendo l’uso di postazioni informatiche presso i propri locali, ma deve valutare attentamente l’opportunità di concedere l’accesso da remoto. Questo approccio è giustificato dal fatto che il diritto di accesso del consigliere non è illimitato e potrebbe interferire con altri interessi primariamente tutelati.
La sentenza del T.A.R. Basilicata del 599/2019 riconosce il diritto del consigliere comunale di soddisfare le esigenze conoscitive attraverso l’accesso informatico da remoto, ma limitatamente ai dati di sintesi del protocollo informatico. La sicurezza della trasmissione di tali dati è stata sottolineata dal TAR Lombardia nella sentenza n.2317 del 24 ottobre 2022.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3564 del 6 aprile 2023, ha infine evidenziato che l’accesso sistematico al protocollo informatico deve rispettare il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e non può comportare un’innovazione organizzativa radicale.
In conclusione il Ministero ha enunciato che i dati di sintesi del protocollo informatico e dei sistemi di contabilità, ai sensi dell’art.43, c.2, del d.lgs. n.267/2000, possono essere acquisiti dai consiglieri con modalità da remoto solo ove venga garantito un elevato livello di sicurezza della loro trasmissione.
Il testo del parere
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it