certificati-copia-via-pec-gratisL’Agenzia delle Entrate compie una piccola rivoluzione: nella risposta n. 323/2019 sostiene che i certificati in copia via PEC sono gratis. Niente più bollo.


PA, certificati in copia via PEC gratis: lo sostiene l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 323/2019 (qui sotto allegata).

Chiarimento fornito a seguito dell’interpello avanzato da una Regione. L’istante aveva rilevato che, in linea generale, è dovuto da parte del richiedente il pagamento dell’imposta di bollo. Ai sensi del d.P.R. n. 642 del 1972, per la produzione e il rilascio di copie conformi sia analogiche che informatiche, di documenti sia analogici che informatici. Di cui agli articoli 22, 23 e 23-bis del CAD.

Ma aveva aggiunto che il CAD prevede la possibilità di produrre e rilasciare duplicati informatici di documenti informatici, da trasmettere via PEC al richiedente.

E per questo aveva intrapreso un processo di dematerializzazione degli atti monocratici e collegiali degli uffici e degli organi della giunta regionale. In adempimento degli obblighi previsti dal CAD.

La Regione chiedeva di conoscere se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico, prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, debba essere assoggettato all’imposta di bollo.

PA, certificati in copia via PEC gratis

La nozione di “copia” è giuridicamente e autonomamente definita e che la copia conforme costituisce, ai fini dell’imposta di bollo, autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale.

Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie conformi devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.

Il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo si realizza, quindi, quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia.

In particolare, dal punto di vista tecnico il duplicato è, pertanto, identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso.

Dall’esame delle norme sopra riportate, risulta che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23- bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa.

Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

A questo link il testo completo della risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate.