La centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie (art. 3, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 50/2016).

Il TAR Sicilia CT (2009) ribadisce che la centrale di committenza costituisce meramente un modulo organizzativo, vale a dire uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di propria individualità. Non è un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila”, ma anche alle altre Amministrazioni che la compongono, le quali dovranno poi singolarmente formalizzare il rapporto con la ditta aggiudicataria, mediante la redazione di un apposito contratto.

Centrali di committenza: attività

Le attività della centrale di committenza sono svolte in modo stabile e riguardano:

  • acquisizione di beni e servizi destinati alle stazioni appaltanti;
  • l’aggiudicazione di appalti o la stipula di accordi quadro per la fornitura di lavori, forniture o servizi destinati alle proprie stazioni appaltanti.

Le attività ausiliarie (art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016) riguardano il supporto allo svolgimento di attività prodromiche quali:

  • fornitura di infrastrutture tecnologiche che consentano alle stazioni appaltanti di porre in essere l’iter procedurale e divenire all’aggiudicazione di appalti pubblici o di stipulare accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  • consulenza tecnico-normativa per la progettazione e svolgimento dell’iter di gara;
  • predisposizione dell’iter procedurale in nome e per conto di una stazione appaltante;
  • conduzione di procedure di appalto in nome e per conto di una stazione appaltante.

L’affidamento di queste ultime attività è questione delicata ed oggetto di combinati normativi.

Il Tar Salerno, con sentenza n. 1 del 2021 ha ribadito quanto già stabilito dalla direttiva 2014/24/UE, art. 37, paragrafo 4.

Pertanto una stazione appaltante può affidare tali attività (ausiliarie) in maniera diretta, prescindendo quindi dalle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016, solo a una centrale di committenza e unitamente a un’attività di centralizzazione delle committenze.

Quindi l’affidamento diretto delle attività di committenza ausiliarie a una centrale di committenza è possibile solo laddove la centrale di committenza già presti a favore della stazione appaltante un’attività di centralizzazione delle committenze (come definita dall’art. 3, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 50/2016 e come specificata dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto) e in relazione alla stessa.

Le attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016 si configurano in tal caso come un ulteriore ausilio prestato in favore della stazione appaltante, volto a completare l’assistenza già fornita in relazione alle fasi prodromiche di progettazione della procedura e del contratto nonché di preparazione della documentazione di gara.

Ciò trova riscontro nella direttiva 2014/24/UE che all’art. 37, paragrafo 4 prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze.

Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie”.

Le norme europee attribuiscono alle stazioni appaltanti la facoltà di affidare in maniera diretta, alle centrali di committenza, le attività di centralizzazione delle committenze e le attività di committenza ausiliarie, sottratte pertanto alle regole della competizione qualora affidate e prestate congiuntamente alle prime. Le medesime attività di committenza ausiliare, qualora non siano svolte “da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze”, devono invece essere affidate conformemente alla medesima direttiva, quindi con procedura competitiva.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente:

  • all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
  • all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie sopra indicate devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. n. 50/2016.

Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione.

L’ANAC ha istituito un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Sono iscritti di diritto nell’elenco:

  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
  • i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
  • CONSIP S.p.a.,
  • INVITALIA
  • Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.,
  • Difesa servizi S.p.A.,
  • I soggetti aggregatori regionali

La qualificazione abbraccia il combinato delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti (ex art. 38, co.3 del d.lgs. n. 50/2016):

a) capacità di progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Concorrono alla qualificazione due tipologie di requisiti:

  • requisiti di base
  • requisiti premianti

Qualificazione: requisiti di base

I requisiti sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

1) strutture organizzative stabili;

2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;

3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità;

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29, comma 3;

5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara.

Qualificazione: requisiti premianti

1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

3) livello di soccombenza nel contenzioso;

4) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.

La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

Attualmente in consultazione le nuove linee guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti, come da delibera ANAC 141 del 30 marzo 2022.

 


Fonte: articolo di Giusy Bernadetta Pappalardo