Il TAR della Sicilia, con la sentenza numero 2038/2024, si pronuncia sui casi in cui la piattaforma telematica che gestisce le gare d’appalto non funziona: in queste circostanze è legittima la proroga della presentazione delle offerte economiche.


I giudici amministrativi isolani hanno accolto il ricorso di una società che era stata esclusa da una gara d’appalto per un presunto malfunzionamento della piattaforma telematica.

I fatti risalgono al febbraio 2024, quando la società in questione ha tentato di presentare la propria offerta per la gara indetta dall’Azienda idrica comuni agrigentini (AICA). Tuttavia, a causa di un presunto problema tecnico della piattaforma, la società non è riuscita a completare la procedura di invio entro il termine previsto.

La società ha quindi presentato ricorso al TAR Sicilia, lamentando l’illegittima esclusione dalla gara. Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che la società non ha potuto partecipare alla gara per un malfunzionamento della piattaforma telematica imputabile all’AICA. Nel caso specifico, il TAR ha accertato che la società ha tempestivamente segnalato il problema, però non risulta adottato alcun provvedimento per consentirle di presentare la propria offerta.

Appalti, proroga presentazione offerte se piattaforma telematica non funziona

Il TAR ha evidenziato che, in base all’articolo 25, comma 2, del Codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023), se un operatore economico non riesce a presentare la propria offerta a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante, ha diritto ad essere “rimesso in termini“, vale a dire la facoltà di proporre nuovamente istanze o attività che precluse per “cause di forza maggiore“.

Condizioni per la rimessione in termini

La rimessione in termini è subordinata al verificarsi di due precise condizioni:

  1. Malfunzionamento informatico: deve esserci un problema tecnico della piattaforma telematica che abbia impedito o ostacolato la presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a dimostrare l’adeguatezza del funzionamento della piattaforma e ad attivare le necessarie misure per risolvere eventuali criticità.

  2. Imputabilità alla stazione appaltante: il malfunzionamento deve essere imputabile alla stazione appaltante. Ciò significa che il problema tecnico derivi da negligenza, carenze manutentive o scelte inadeguate da parte della stazione appaltante nella gestione della piattaforma.

Onere probatorio

L’onere di provare il malfunzionamento e la sua imputabilità alla stazione appaltante grava sull’operatore economico. Tuttavia, la stazione appaltante ha l’obbligo di fornire adeguata informativa e assistenza tecnica ai concorrenti durante la fase di presentazione delle offerte.

Rimedi in caso di mancata rimessione in termini

Se la stazione appaltante non concede la rimessione in termini, l’operatore economico escluso può presentare ricorso al TAR. Il Tribunale valuterà le prove fornite e, in caso di accertamento del malfunzionamento e della sua imputabilità alla stazione appaltante, annullerà l’esclusione del concorrente e disporrà la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

Precedente giurisprudenziale

La sentenza del TAR Sicilia citata nell’articolo rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di rimessione in termini per malfunzionamento delle piattaforme telematiche. Il Tribunale ha chiaramente affermato il principio di tutela dei concorrenti in caso di problemi tecnici imputabili alla stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti devono prestare particolare attenzione all’affidabilità delle piattaforme telematiche utilizzate per le gare d’appalto. È necessario adottare misure preventive per minimizzare i rischi di malfunzionamento e attivare adeguate procedure di intervento in caso di problemi tecnici. L’omissione di tali cautele può esporre le stazioni appaltanti a ricorsi da parte degli operatori economici e a conseguenze negative in termini di contenzioso e ritardi nelle procedure di gara.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it