appalti-mancato-recapito-pecIn questi casi l’evento e la responsabilità a chi sono imputabili? Rispondono i giudici amministrativi.


Appalti: a pronunciarsi sui casi di mancato recapito della Pec per saturazione casella di posta del destinatario è il TAR Lazio Latina, Sez. I, con la Sentenza de 12/ 03/ 2021, n. 106.

Nello specifico infatti i giudici sintetizzano i principi che regolano i termini per l’impugnazione.

Nel caso in esame la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione con cui il Comune informava della conclusione della procedura di aver provveduto alla pubblicazione dei relativi verbali.

Così il messaggio inviato dal Comune veniva regolarmente accettato dal sistema di posta certificata ma non veniva recapitato al destinatario in quanto la casella di posta risultava piena.

Appalti: mancato recapito della Pec per saturazione casella di posta del destinatario

Sul punto la giurisprudenza specifica che:

“Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (tra le tante Cassazione Civile, Sez. VI, 11 febbraio 2020 n. 3164).

Peraltro occorre aggiungere che:

  • La ricorrente ha inviato con pec istanza di accesso agli atti di gara con ciò mostrando di avere avuto comunque conoscenza dell’esito della gara;
  • Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato soltanto a distanza di 43 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della pubblicazione degli atti, oltre quindi il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 129 comma 1 c.p.a.

Pertanto il ricorso viene dichiarato irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione.

Il testo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice