TAR: ANAC condannata per l’iscrizione immotivata di una società nel casellario informatico. L’analisi e il video commento del Dottor Santo Fabiano.
Il TAR Lazio (13878/2020) esamina il ricorso di un operatore economico colpevole di avere omesso di essere stato condannato per omicidio colposo, conseguente a un incidente stradale, in occasione della autorizzazione al subappalto che, per questa ragione viene sanzionato economicamente e iscritto nel casellario informatico previsto dall’articolo 213, comma 10 del codice dei contratti.
Il ricorrente contesta, in particolare, la irrilevanza del reato commesso che non è idoneo a compromettere il rapporto fiduciario ed evidenzia che si tratta di una condanna che risale a un tempo remoto, per la quale, nel frattempo ottiene il provvedimento di riabilitazione.
Il caso
L’Autorità pur riconoscendo la “colpa non grave” osserva che “i termini per la richiesta della riabilitazione erano abbondantemente decorsi alla data della dichiarazione e che la relativa istanza non fosse stata proposta per trascuratezza.
Tanto premesso, si ravvisa nel comportamento dell’O.e. un profilo soggettivo di colpa non grave per l’inosservanza di quel minimo di diligenza che un legale rappresentante di una impresa deve palesare nel contrattare con la pubblica amministrazione. Per le circostanze venute in evidenza si ravvisano, dunque, gli estremi per l’applicazione della sola sanzione pecuniaria e della pubblicazione sul Casellario informatico dei contratti pubblici dell’annotazione non interdittiva a carico dell’O.e.
Tale annotazione è finalizzata a rendere possibile alle Stazioni appaltanti l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ad esse devoluta dalla norma di riferimento, per la valutazione dell’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, in adesione alla decisione del Giudice comunitario nella causa C-41/18 del 19.6.2019 MECA s.r.l. contro il Comune di Napoli”.
ANAC condannata per l’iscrizione immotivata di una società nel casellario informatico
Il Tar, nel dimostrare ampia perplessità riguardo alla decisione di ANAC, afferma che, nel caso di specie l’annotazione impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre che immotivata, irragionevolmente punitiva e, dunque, sproporzionata.
Invero, la “trascuratezza” che l’ANAC ascrive all’operatore economico per non aver chiesto la riabilitazione sebbene i termini per tale richiesta fossero “abbondantemente decorsi alla data della dichiarazione”, è rilevo senz’altro sufficiente per irrogare la sanzione pecuniaria, la cui legittimità va, pertanto, confermata, ma non anche per disporre l’annotazione nel Casellario di una notizia che non potrà più avere alcuna utilità al fine asseritamente perseguito dall’ANAC, ossia quello di “rendere possibile alle Stazioni appaltanti l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ad esse devoluta dalla norma di riferimento, per la valutazione dell’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016”, dal momento che l’ing. Rossi comunque non dovrà più, in futuro, dichiarare quella condanna.
Ciò posto, in disparte la già rilevata non riferibilità della vicenda in esame a fattispecie di gravi illeciti professionali, non può trascurarsi che, al momento della adozione della delibera del 13 novembre 2019, l’Autorità era ormai perfettamente edotta dell’esistenza dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019 che ha disposto la riabilitazione del xxx; pertanto, in ossequio al principio di buona amministrazione, l’ANAC avrebbe dovuto e potuto annullare in autotutela l’annotazione precedentemente disposta – opportunamente avvalendosi, peraltro, della modalità prescelta per la correzione dell’errore materiale, consistente nella integrale riscrittura della precedente delibera – ed evitare di disporre una annotazione nel Casellario decisamente priva di qualunque utilità.
Ne discende che l’annotazione da una parte poggia su una “non motivazione”, dall’altra non è notizia “utile”, in quanto non risponde allo scopo precauzionale e informativo per il quale l’istituto dell’annotazione nel Casellario è stato introdotto nell’ordinamento.
Infatti l’ANAC nulla ha detto circa l’utilità di dare notizia di un diniego di nulla osta ad un subcontratto a causa di una falsa dichiarazione effettuata per mera trascuratezza, come ammesso dall’Autorità, per di più relativamente ad un fatto (la condanna) totalmente superato dall’intervenuta riabilitazione.
Conclusioni
Non è superfluo ricordare che l’annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660).
Inoltre deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).
Il video commento del Dottor Santo Fabiano
Di seguito il video commento.
Fonte: articolo di Santo Fabiano