La risposta ad un quesito di un nostro lettore su criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Un Ente Locale pubblica nell’area Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale i “Criteri di valutazione” adottati dalla Commissione per un Concorso pubblico a distanza di 14 giorni dall’avvenuto espletamento della prova scritta cui si riferiscono e a distanza di 7 giorni dall’avvenuta correzione degli elaborati dei concorrenti con determinazione ammessi/non ammessi alla prova successiva (orale). E solo dopo una richiesta di accesso civico indirizzata al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza. È vero che il D.Lgs.33/2013 non definisce in termini di giorni/settimane la pubblicazione ‘tempestiva’,ma i detti Criteri non dovrebbero essere messi a disposizione in un tempo ragionevolmente breve rispetto allo svolgimento delle prove concorsuali? Cosa rischia l’Amministrazione? Il Responsabile della trasparenza dovrebbe effettuare delle segnalazioni?
a cura di Andrea Bufarale
Amministrazione Trasparente: criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali
L’art. 12 del DPR 487/1994 prevede testualmente che
“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
Tale assunto che prevede pertanto l’obbligatorietà della definizione dei criteri di valutazione delle prove nella prima riunione della commissione con contestuale pubblicità nei confronti dei candidati, è stata però nel corso del tempo “mitigata” dalla giurisprudenza ricorrente che ha stabilito che “l’importante è che i criteri vengano definiti prima della correzione delle prove” – T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/02/2019, n.243 – T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 11/02/2019, n.223.
Per ciò che concerne l’istituto dell’accesso civico alla trasparenza amministrativa, invece, non vi sono particolari tempistiche da rispettare (se i criteri sono stati comunque resi noti ai candidati mediante comunicazione personale, comunicazione verbale in sede di effettuazione delle prove) in quanto l’aggettivo “tempestivo” non prevede alcuna tempistica specifica da rispettare.
Naturalmente è compito del RPCT nonché nell’OIV o altro organismo analogo verificare il rispetto di tale adempimento da parte dei Responsabili.
Fonte: articolo a cura di Andrea Bufarale