albo-pretorio-sanzioni-comuni-tempiLa Cassazione emette una sentenza che cambia le regole riguardo l’Albo Pretorio on line: non saranno più comminate sanzioni ai comuni che mantengono pubblicate le delibere oltre i tempi di legge.


Il principio giuridico arriva tramite l’Ordinanza 29438/2023, che dichiara che i comuni non saranno più passibili di sanzioni nel caso in cui le delibere rimangano visibili sull’Albo Pretorio oltre il periodo stabilito.

Questa decisione della Cassazione avrà un impatto significativo sulla gestione delle informazioni da parte dei comuni, promuovendo una maggiore flessibilità nei tempi di esposizione delle delibere sull’Albo Pretorio senza il timore di ripercussioni legali.

Il caso

Nel 2017 il Garante della privacy aveva emesso un provvedimento sanzionatorio di 40 mila euro nei confronti di un comune cui si contestava di avere mantenuto pubblicate dell’albo pretorio in rete.

La segnalazione, presentata più volte da un cittadino, evidenziava la persistenza della pubblicazione dei suoi dati personali in alcune delibere e determinazioni dirigenziali, sul sito internet dell’albo pretorio comunale oltre il periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 124 del dlgs n.267/2000 (Testo unico per gli enti locali, Tuel).

Il Comune ha deciso di opporsi ai provvedimenti sanzionatori presentando ricorso davanti al tribunale con le seguenti ragioni di ricorso:

  • Notifica tardiva: Il Comune sostiene che la comunicazione delle violazioni è avvenuta dopo novanta giorni dalla loro scoperta, violando così l’art. 14 della legge 689/81.
  • Principio del ne bis in idem: Il Comune afferma che l’infrazione contestata è unica e che, quindi, la sanzione inflitta dovrebbe essere una sola, in conformità con il principio del ne bis in idem.
  • Configurazione del software: Il Comune respinge la sanzione sostenendo che l’azione o l’omissione che ha portato alla violazione è riconducibile alla configurazione del software utilizzato per pubblicare online i provvedimenti comunali, e non a una sua responsabilità diretta.
  • Sito internet non di competenza del Comune: Il Comune nega di essere il titolare o il gestore del sito internet segnalato, sostenendo che la violazione non può essere loro imputata in quanto estranei al sito.
  • Negazione della violazione contestata: Il Comune afferma che la violazione segnalata, ovvero il superamento del termine di quindici giorni per la pubblicazione nell’Albo pretorio, non è un obbligo vincolante e perentorio, quindi respinge l’accusa di violazione.

Albo pretorio, niente più sanzioni ai comuni che sforano i tempi

La Cassazione adesso ha deciso di annullare con effetto immediato le sanzioni al comune.

L’importanza di questa pronuncia risiede nella riconsiderazione del termine rigido di 15 giorni per la pubblicazione delle delibere. In pratica, i comuni non saranno più soggetti a penalità qualora decidano di mantenere pubbliche le decisioni amministrative oltre il limite temporale precedentemente stabilito.

Secondo la Cassazione questa decisione riflette un cambio di prospettiva giuridica, conferendo ai comuni maggiore flessibilità nell’amministrazione dell’Albo Pretorio. La Corte riconosce implicitamente che situazioni particolari o contesti specifici possono richiedere una esposizione prolungata delle delibere, senza che ciò comporti conseguenze punitive.

La sentenza sottolinea l’importanza di bilanciare la trasparenza amministrativa con le esigenze istituzionali, riconoscendo che il mantenimento delle delibere sul pubblico Albo Pretorio per periodi più estesi può essere giustificato per garantire un adeguato accesso e comprensione delle decisioni prese.

La pronuncia della Corte Suprema è un riconoscimento della libertà decisionale dei comuni nella gestione dell’Albo Pretorio. La decisione riflette pertanto una visione più ampia del contesto amministrativo, cercando di bilanciare gli interessi legati alla trasparenza con le esigenze specifiche e le circostanze istituzionali di ciascun comune.

Il testo completo della sentenza della Cassazione

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it