L’Italia si adegua ai disposti comunitari sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e sul contenuto delle relazioni annuali alla Ue, e modifica dunque il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) nella parte dedicata alla disciplina inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (parte VI, titolo III, e il relativo allegato X): è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo che ottempera la decisione di esecuzione del 2015 della direttiva del 1999 (la numero 32).
La direttiva del 1999 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento il tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo delle navi che si trovano nelle zone marittime e nei porti rilevanti. L’attuazione e il rispetto coerenti ed efficaci sotto il profilo dei costi della direttiva rivestono priorità elevata per l’ottenimento dei benefici previsti per la salute e l’ambiente derivanti dalla riduzione delle emissioni di anidride solforosa prodotte dai trasporti marittimi, promuovendo così una maggiore sostenibilità di questi ultimi e una concorrenza leale. Per far ciò, però, è necessario che gli Stati membri assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo fornito alle navi o utilizzato a bordo, accompagnato da ispezioni dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.
Così l’Italia assicura che il numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile sia almeno pari al 10% del numero delle navi facenti annualmente scalo presso il territorio italiano. Un numero che corrisponde alla media annuale delle navi facenti scalo sul territorio italiano calcolata sulla base dei dati registrati nei tre anni civili precedenti attraverso il sistema SafeSeaNet. Assicura poi un 20% di accertamenti mediante campionamento e analisi che aumenterà (30%) da gennaio 2020.
Prevede inoltre l’accertamento, mediante campionamento e analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi al momento della consegna alle navi, per i fornitori di tali combustibili che, nel corso di un anno civile, secondo quanto risulta dai dati del sistema di informazione dell’Unione.
Il legislatore italiano, inoltre indica le modalità con cui deve essere effettuato l’accertamento sui combustibili presenti nei serbatoi della nave, sia per quanto riguarda il prelievo sia per quanto riguarda la raccolta e la conservazione.
Poi prevede che con apposita ordinanza l’autorità marittima e, dove istituita, l’autorità portuale, prescriva nell’ambito territoriale di competenza l’obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo, di comunicare alla autorità – entro il mese di febbraio di ciascun anno – le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell’anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.
Così come prevede l’obbligo, per il comandante o l’armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l’anno civile, di trasmettere, entro le 24 ore successive all’accosto e in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore, una descrizione del metodo utilizzato.
Del resto le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all’utilizzo di combustibili delle navi ad alto tenore di zolfo contribuiscono all’inquinamento atmosferico. Quindi per evitare che le emissioni prodotte dai trasporti marittimi superino presto le emissioni prodotte da tutte le fonti terrestri, è necessario che sia previste e soprattutto rispettate le misure per limitarle: è necessario che gli Stati membri facciano la loro parte anche assicurando un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile.