I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale (Via) e quelli amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica (Vas), ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Piemonte – con sentenza numero 891 – al bando della Regione Piemonte. Nel 2006 la Regione ha, infatti, dato avvio al programma triennale 2007-2009 di finanziamento in favore dei consorzi gestori dei comprensori di irrigazione, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di importanza strategica per l’agricoltura.
Il progetto preliminare presentato dal Consorzio Valle Gesso – Valle Vermenagna – Cuneese – Bovesano si è collocato al primo posto della graduatoria regionale.
Dopo alcune revisioni progettuali, la localizzazione del bacino è stata decisa in sede di seconda progettazione preliminare nel 2012 ed approvata dal Comune di Boves, con la variante parziale al piano regolatore comunale. Nel 2013, il Comune di Boves ha deciso di non sottoporre il progetto alla valutazione d’impatto ambientale.
Cosa contestata da Legambiente Onlus e Federazione Nazionale Pro Natura che hanno chiesto l’annullamento degli atti per vari motivi. Uno di questi corrisponde al fatto che le varianti urbanistiche approvate dal Comune di Boves, impropriamente qualificate come parziali, non sarebbero state precedute dalla obbligatoria Vas e il progetto definitivo dell’opera sarebbe stato illegittimamente esonerato dalla Via.
La Via e la Vas sono due valutazioni che hanno la stessa finalità ossia quella di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Hanno, tuttavia oggetti diversi. La Vas riguarda la pianificazione anche urbanistica la Via riguarda i singoli progetti.
Entrambe inoltre non rappresentano il provvedimento conclusivo dei procedimento di autorizzazione alla realizzazione o alla approvazione del piano o programma. Sono invece dei “sub-procedimenti” inseriti nel procedimento autorizzativo principale.
Quindi, i vizi relativi al difetto di preventiva Vas sulla variante urbanistica o al difetto di preventiva Via sul progetto definitivo dell’opera – così come voluto dal legislatore – costituiscono motivo di annullabilità e non di radicale nullità dei provvedimenti.