La presente nota esplicativa è finalizzata a chiarire le modalità di applicazione coerentemente con le disposizioni comunitarie, del regime transitorio introdotto dall’art. 15, comma 1, lettera c) del D.L. 91/2014 in materia di verifica di assoggettabilità a VIA nella parte in cui stabilisce che fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento alla procedura di screening , detta procedura è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tale disposizione implica che nella fase transitoria (ovvero dal 25 giugno 2014 sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento alla procedura di screening dei progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

1. le soglie fissate per le singole categorie progettuali dall’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove previste, non sono più applicabili in quanto tali e, conseguentemente

2. la procedura di assoggettabilità a VIA deve essere effettuata a seguito di esame “caso per caso”, condotto su ciascun progetto ricadente nelle categorie elencate nell’Allegato IV sulla base dei criteri individuati nell’allegato V, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali già fissate dalla normativa statale e regionale, come pure dagli eventuali criteri previsti nella normativa regionale che limitano il campo di applicazione della medesima.

A fronte dei molteplici quesiti pervenuti su come debbano essere interpretate, e conseguentemente applicate, tali disposizioni transitorie, tenuto conto della necessità di non “ingessare” le attività economiche-produttive e la crescita del territorio, bensì di agevolare i proponenti a sviluppare tali attività, si ritiene che tale verifica “caso per caso” possa essere contestualizzata negli iter autorizzativi dei progetti, secondo modalità coerenti con la vigente direttiva VIA (2011/92/UE) e tenendo conto delle attribuzioni a livello regionale delle competenze. Il titolo autorizzativo (comunque denominato) espliciterà le modalità e gli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Consapevoli degli inevitabili impatti, seppur transitori, che tale disposizione determina sulle autorità competenti e sulle imprese, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente alcuni aspetti salienti in materia di screening contenuti nella vigente direttiva VIA, onde poter inquadrare al meglio le finalità di tale procedura. I progetti elencati nell’Allegato II della direttiva VIA (come trasposti nell’ Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente in tutti i casi. Detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull’ambiente.

Al punto 13 a) dell’Allegato II della direttiva VIA (come trasposto al Punto 8.t nell’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) è specificato che in caso di “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’ allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione”, la procedura di screening è richiesta solo se tali modifiche o estensioni “…possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”.

Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.

La direttiva VIA evidenzia pertanto che l’utilizzo di soglie e criteri limita gli oneri procedurali, tecnici ed economici che l’opzione “caso per caso” inevitabilmente comporta. Appare evidente quindi che nell’ambito dell’art. 15 del D.L. 91/2014 la valutazione “caso per caso” è stata introdotta solo per sopperire all’esigenza di rispettare le disposizioni comunitarie nel periodo transitorio in cui le soglie e i criteri già definiti nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. non possono essere utilizzati in quanto non coerenti con le disposizioni comunitarie.

La stessa direttiva VIA infatti considera che i progetti appartenenti all’Allegato II (trasposto in massima parte nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), “non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente in tutti i casi” e che pertanto “Detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull’ambiente”, precisando inoltre che “Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri”. La direttiva VIA prevede margini di discrezionalità per gli Stati membri per poter affrontare la procedura di screening in modo efficace, purché, per qualsiasi opzione si opti (caso per caso, soglie, criteri) si utilizzino i criteri di selezione di cui all’Allegato III della Direttiva VIA.

Per determinare quando, in assenza di criteri e/o soglie per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti dell’Allegato IV siano oggetto di una procedura di screening (ex art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) né di una procedura di VIA (ex artt. 23 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sussistano le condizioni per poter sostenere motivatamente l’assenza o la scarsa significatività di effetti sull’ambiente connessi alla realizzazione dei citati progetti, si propone come strumento metodologico di riferimento la Guida della Commissione europea “Guidance on EIA- Screening” (2001) predisposta per fornire indirizzi operativi per affrontare la procedura di screening in accordo con i requisiti della direttiva VIA.

In particolare, la Sezione B.4 della Guida indica come affrontare lo screening “caso per caso”, attraverso l’utilizzo di checklist che supportano il processo decisionale e consentono giungere motivatamente, sulla base dei criteri dell’Allegato III della direttiva VIA, ad una valutazione conclusiva in merito alla sussistenza o meno di effetti ambientali potenzialmente significativi negativi connessi ad uno specifico progetto.

Gli strumenti proposti dalla Guida della Commissione europea rappresentano un utile riferimento metodologico ed operativo per applicare correttamente la normativa transitoria di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del D.L. 91/2014 con particolare riferimento ai casi in cui, pur in presenza di progetti di modesta entità, sussistano dubbi e incertezze in merito alla presenza potenziali impatti ambientali significativi.

In tali casi, con l’intento di commisurare gli oneri procedurali e tecnici alla reale entità del progetto e dei suoi potenziali effetti ambientali, può essere effettuata, con le modalità sopra individuate, un esame preliminare (attraverso questionari o checklist) all’ esito del quale l’autorità competente, in relazione alla sussistenza o meno di potenziali effetti ambientali significativi, può decidere di:

a) assoggettare il progetto alla procedura di verifica di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

b) non ritenere necessario che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di verifica di cui all’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. né alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., avendo valutato l’assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi.

Lo strumento suggerito rappresenta un utile riferimento metodologico ed operativo per affrontare con maggiore efficienza ed efficacia il regime transitorio introdotto dall’art. 15, comma 1, lettera c) del D.L. 91/2014 con particolare riferimento ai casi in cui, pur in presenza di progetti di modesta entità, sussistano incertezze in merito alla presenza potenziali impatti ambientali significativi negativi.

Il questionario o checklist dovrà prendere in considerazione tutti i criteri di selezione individuati nell’Allegato III della direttiva VIA (Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e, nella sua compilazione, si dovrà tener conto di tutti i possibili fattori che possono determinare l’insorgenza di impatti ambientali potenzialmente significativi (es. dimensione, localizzazione, cumulo con altri progetti, produzione di rifiuti, rischio di incidenti, ecc.).

In altri termini si tratta di utilizzare una diversa metodologia, rispetto ai criteri e/o soglie, che determina come medesimo effetto l’ esclusione, o meno, di un singolo specifico progetto (e non di intere tipologie o sottoinsiemi di queste) dal campo di applicazione della direttiva VIA: appare pertanto ragionevole poter sostenere la proposta metodologica in quanto se in conformità con i criteri dell’Allegato III della direttiva VIA sono fissati criteri e soglie che consentono di escludere, o meno, dal campo di applicazione della direttiva VIA progetti con specifiche caratteristiche, si giunge ad analoga conclusione, caso per caso, utilizzando la medesima base di riferimento (Allegato III della direttiva VIA) .

 

 

 

FONTE: Ministero dell’Ambiente

 

 

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