imprese agricole, beneficiNon ci possono essere limiti all’attività di vendita diretta su aree private all’aperto diverse da quelle ubicate nella sede principale dell’azienda agricola, delle quali l’imprenditore agricolo abbia, comunque, la disponibilità sulla base di un titolo legittimo. A stabilirlo è stato il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che, con una lettera inviata il 7 agosto scorso al ministero dello Sviluppo economico e all’Anci, ha accolto in pieno la posizione espressa dall’Associazione con una nota di indirizzo del dicembre 2013.

 

La normativa

 

Questo documento era stato diffuso subito dopo la modifica della disciplina amministrativa per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, disposta dall’articolo 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge n. 98/2013. Quel provvedimento legislativo sembrava escludere la possibilità che l’attività di vendita diretta all’aperto su superfici private diverse da quelle ubicate nel “centro aziendale”, o da quelle di proprietà dell’imprenditore agricolo, potesse essere più esercitata.

 

Una versione contestata subito da via dei Prefetti con l’argomento, ricavato dalla disciplina generale (Dlgs n. 228 del 2001), secondo cui gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. D’altro canto il punto di vista dell’Anci si era scontrato con la posizione contraria espressa tanto dal ministero dell’Agricoltura che da quello dello Sviluppo economico i quali, con due risoluzioni (rispettivamente del novembre 2014 e dell’aprile 2015), avevano dato una interpretazione restrittiva delle modifiche normative, ritenendo vietata la vendita su aree private all’esterno dell’azienda agricola.

 

La nota del ministero

 

A sbloccare la situazione è arrivata, infine, la citata lettera del ministero dell’Agricoltura cui ha fatto seguito un’analoga presa di posizione del Mise del 14 settembre scorso. Rispondendo a un quesito inviato dai Comuni di Piove di Sacco e di Firenze e dalla provincia autonoma di Bolzano, il ministero ha concluso che un imprenditore agricolo può utilizzare un’area dell’azienda di un altro imprenditore agricolo ai fini della vendita dei propri prodotti, nonché qualsiasi superficie privata all’aperto, ovunque ubicata e della quale abbia disponibilità.

 

Unico adempimento che resta all’imprenditore è quello di effettuare la comunicazione al Comune nel cui territorio insiste l’area adibita alla vendita, oltre che ovviamente di osservare le norme vigenti in materia igienico–sanitaria.