connettivitàQuali sono le corrette procedure per l’affidamento del servizio di connettività internet (ADSL, senza fonia) per gli uffici comunali?


Va innanzitutto ricordato che l’affidamento di beni e servizi informatici e di connettività ha trovato una più puntuale disciplina all’art. 1, comma 512 della L. 208/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 419 della L. 232/2016 (Legge di bilancio per l’anno 2017) il quale così dispone:

 

“al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le societa’ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.

 

Normativa

 

Va inoltre ricordato che in generale la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa (v. comma 449 l. n. 296/2006 richiamato dal succ. comma 450 sotto riportato).

 

Sussiste inoltre l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, – comma 502 della L. 208/2015, e la cui violazione determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare, essendo altresì causa di responsabilità amministrativa.

 

Obbligo di MEPA

 

Tale comma 450 dispone in particolare

 

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

 

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.

 

Procedure di affidamento sul MEPA: verifica possesso dei requisiti.

 

Convenzioni

 

Il precedente comma 449 dispone invece: “le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

 

Affidamenti sotto i 40mila euro

 

Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 (comma così modificato dall’art. 1, comma 501, legge n. 208 del 2015), dispone che

 

“Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”.

 

Dunque sussiste la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016. Considerato che la Consip ha dettato proprie del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, si può ritenere che anche per questo comune le procedure correttamente applicabili per i servizi in questione siano quelle fin qui esposte.

 

Catalogo CONSIP

 

Il Comune può scegliere di far ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip s.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

 

Risulta peraltro dal sito di Consip web www.acquistinretepa.it che il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli che il comune ritenga maggiormente rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d’acquisto (OdA),o di una richiesta d’offerta (RdO) o mediante trattativa diretta.

 

Affidamento diretto

 

Un affidamento diretto può tuttavia trovare luogo ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 solo nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00. In questo caso l’amministrazione potrà individuare la migliore offerta (anche in base al rapporto qualità/prezzo) tra le varie presenti nel MEPA.

 

E ciò in conformità a quanto prevede l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale, al comma 2, dispone che

 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.