Stabiliti incentivi per gli impianti fotovoltaici superiori a 200 kw, fonti rinnovabili e energia elettrica legata a impianti fotovoltaici standard. I decreti, in attesa di pubblicazione in G.U. ,  stabiliscomo le modalità di determinazione dei nuovi incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW;  le modalità di determinazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici; le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti.

 

Decreto numero 1: 

 

Articolo 1

(Percentuali di rimodulazione degli incentivi)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, gli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza
incentivata superiore a 200 kW che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 26, comma 3, lettera b)
del DL n. 91 del 2014 sono calcolati riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi 2
di eventuali premi, secondo la procedura indicata in allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

2. Per gli impianti che beneficiano di tariffe onnicomprensive, la componente incentivante a cui
applicare la procedura di cui all’allegato 1 è calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 26,
comma 4, del DL n. 91 del 2014.

3. Al fine di agevolare la visualizzazione delle percentuali di rimodulazioni spettanti a ciascun
impianto, entro 3 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica sul proprio sito
internet le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo
dell’incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e
mesi.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Decreto numero 2:

 

Art. 1

(Approvazione delle modalità di erogazione delle tariffe incentivanti)

1. Sono approvate le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica
prodotta da impianti solari fotovoltaici. Dette modalità sono riportate nell’allegato 1, che forma
parte integrante del presente decreto.

2. L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico adegua, se del caso, le modalità di
raccolta delle risorse a copertura degli oneri generali di sistema.

Art. 2

(Disposizioni varie)

1. I soggetti responsabili delle misure dell’energia incentivata prodotta dagli impianti fotovoltaici
rilevano e trasmettono al GSE le predette misure, con le modalità e la periodicità stabilite nei
decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di riferimento dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas ed il sistema idrico.

2. I beneficiari delle tariffe incentivanti informano tempestivamente il GSE delle situazioni che
possano far variare la produzione energetica annua dell’impianto rispetto a quella stimata sulla
base dell’allegato 1.

3. L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ai fini dell’attuazione dell’articolo 5
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, tiene conto di quanto
previsto nell’allegato 1 del presente decreto, e in particolare dell’esigenza di garantire un
adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilità media annua di ciascun
impianto e l’effettiva produzione energetica annua.

4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e per i quali entro la stessa data non
sia stata attivata la convenzione da parte del GSE nonché per gli impianti entrati in esercizio
dopo la medesima data, le modalità operative di cui al presente decreto si applicano a partire
dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Decreto numero 3:

 

 

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti
sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti
fotovoltaici, i cui esercenti optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 del 2013.

2. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti compresi nella tipologia definita al comma 1 che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati
verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:

a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014
ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a
1 MW;

b) gli impianti di cui all’articolo 1, comma 6, del d.l. n. 145 del 2013.

 

Art. 2

(Modalità di determinazione dei nuovi incentivi)

1. Agli impianti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b), del d.l. n. 145
del 2013 spetta un incentivo il cui nuovo valore è determinato con le modalità di cui all’allegato 1
che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L’incentivo rideterminato sulla base del comma 1 è riconosciuto a decorrere dal primo giorno del
mese successivo al termine di cui al comma 1 dell’articolo 3, per un periodo rinnovato di
incentivazione pari all’originario periodo residuo dell’incentivazione spettante, incrementato di 7
anni.

Art. 3

(Modalità di esercizio dell’opzione di rimodulazione)

1. I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione di cui
all’articolo 1, comma 3, lett. b) del d.l. n. 145 del 2013, inoltrano la relativa richiesta al GSE entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità di
comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla
medesima data.

2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 3, lettera a), del d.l. n. 145 del
2013, il GSE provvede alla identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati
gli impianti ivi considerati.

Art. 4

(Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi)

1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali
prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e
l’esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE
comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l’elenco dei soggetti che
hanno esercitato l’opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e
gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell’incentivo, come
rimodulata ai sensi del presente decreto, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque
denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del
presente articolo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso
sito dell’impianto per il quale è stata esercitata l’opzione di rimodulazione, non hanno diritto di
accesso, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, ad ulteriori strumenti incentivanti a
carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica, anche qualora l’esercente rinunci all’incentivo
rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, sempreché compatibili con
il meccanismo di incentivazione in godimento.

3. Gli impianti per i quali è stata esercitata l’opzione di rimodulazione possono accedere ad ulteriori
strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi:

a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall’intervento
di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento di
disciplina dell’ulteriore incentivo;

b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine
del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario; in tal caso, l’eventuale
nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;

c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di
rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo
residuo di diritto di godimento all’incentivo originario; in tal caso, l’eventuale nuovo
incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

4. L’estensione del periodo di diritto alle tariffe fisse omnicomprensive, maturata alla data di cui
all’articolo 2, comma 2, e da fruire ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 18 dicembre 2008, è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto
all’incentivo rimodulato. Durante l’estensione, trova applicazione il valore della tariffa fissa
onnicomprensiva vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

5. L’estensione del periodo di diritto ai certificati verdi, maturata alla data di cui all’articolo 2,
comma 2, e da fruire ai sensi dell’articolo 11, comma 8, e dell’articolo 21, comma 8, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, è riconosciuta al termine del nuovo periodo
di diritto all’incentivo rimodulato. Durante l’estensione, trova applicazione il valore del fattore
moltiplicativo vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

6. Per gli impianti incentivati con i certificati verdi, i cui esercenti aderiscono all’opzione di
rimodulazione degli incentivi di cui al presente decreto e, limitatamente alle produzioni realizzate
fino al 31 dicembre 2020, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, il parametro Re ivi indicato è, su richiesta del
produttore, fisso ed è pari a quello registrato nell’anno 2012, fermo restando quanto già previsto dal
medesimo articolo 19, comma 1, per gli impianti a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero
integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. A tali fini, la richiesta del
produttore è presentata contestualmente alla richiesta di cui all’articolo 3, comma 1.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

FONTE: Ministero Sviluppo Economico

 

 

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