Modalità di presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta a favore delle imprese che, avendo sottoscritto accordi di programma volti a favorire la messa in sicurezza, la bonifica e la riconversione industriale dei siti inquinati di interesse nazionale (Dm 7 agosto 2014), acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl (24 dicembre 2013) e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (articolo 4 del Dl 145/2013 – “Destinazione Italia”).
È il contenuto del decreto direttoriale 18 maggio 2015, che fissa tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2016 l’intervallo temporale per la presentazione delle istanze di concessione delle agevolazioni per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Gli investimenti per i quali si richiede il credito d’imposta possono essere avviati a decorrere dalla data di sottoscrizione o di adesione all’accordo di programma. Per data di avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Le domande presentate prima dei termini iniziali e dopo quelli finali sono considerate non ricevibili.
La procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del bonus si articola in due fasi: la prima riguarda l’assegnazione programmatica delle risorse per ciascun accordo di programma, la seconda è riferita alla effettiva prenotazione delle risorse finanziarie per ciascuna impresa e per singola unità produttiva. Una volta che ciascun accordo di programma ha indicato l’ammontare delle risorse programmaticamente assegnate per la concessione del credito d’imposta, le imprese che hanno sottoscritto l’accordo o che intendono aderire in un secondo tempo per prenotare le risorse finanziarie per la concessione del beneficio fiscale devono presentare una specifica istanza corredata dal piano d’investimento.
Gli atti devono essere sottoscritti dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa tramite firma digitale. Se a firmare è il procuratore speciale, va trasmessa copia della procura e del documento di identità di chi la rilascia. La domanda va inviata, in formato “p7m”, tramite posta elettronica certificata dell’impresa, all’indirizzo dgpicpmi.div04@pec.mise.gov.it.
Le imprese che “prenotano” agevolazioni per oltre 150mila euro devono trasmettere, insieme alla richiesta, le dichiarazioni in materia di informazioni antimafia, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e, se presenti, dagli ulteriori soggetti dichiaranti.
Una volta realizzati gli investimenti, le imprese a cui è stata comunicata l’avvenuta prenotazione del credito d’imposta possono presentare, alla direzione generale per gli Incentivi alle imprese (Dgiai) del Mise, la richiesta di concessione delle agevolazioni all’indirizzo pecdgiai.div06@pec.mise.gov.it, in formato “p7m”, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa (allegando, in quest’ultimo caso, copia della procura e del documento di chi la rilascia).
La domanda di concessione deve essere accompagnata dalla certificazione dei costi resa dall’incaricato della revisione legale o dal presidente del collegio sindacale (le imprese non soggette a revisione e prive di un collegio sindacale devono comunque inviare la certificazione di un revisore o di una società di revisione).
Nel corso della realizzazione del piano di investimento è possibile variare le spese rispetto a quelle indicate negli accordi di programma, senza preventiva autorizzazione dal parte della Dgiai, purché siano tra quelle agevolabili e, comunque, riconducibili a uno dei programmi di investimento; qualsiasi variazione non può in ogni caso comportare un incremento dell’agevolazione “prenotata”. I beni devono essere pagati esclusivamente attraverso il Sepa Credit Transfer e i relativi documenti di spesa devono riportare, mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: “Spesa di euro … dichiarata ai fini della concessione del credito d’imposta previsto a valere sul D.M. 7 agosto 2014” ed essere conservati per cinque anni dalla fine del periodo d’imposta cui si riferiscono le spese.
Il credito d’imposta può essere fruito, dopo aver ricevuto il decreto di concessione dell’agevolazione da parte della Dgiai, riducendo i versamenti da effettuare tramite modello F24. Questo va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese, da quando ricevono il provvedimento di concessione, devono inviare all’indirizzo pecdgiai.div06@pec.mise.gov.it, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun periodo d’imposta, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, in cui forniscono, in particolare, informazioni sul mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per l’uso previsto nei siti d’interesse nazionale, sulla vigenza dell’impresa stessa e sull’assenza nei confronti della medesima di procedura concorsuale.