L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, il 28/12/2015 ha approvato la delibera 664/2015/R/idr inerente il “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2)” nonché la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato (Deliberazione 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR ) e la definizione dei livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, mediante l’individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità (Deliberazione 23/12/2015 n. 655/2015/R/IDR), già pubblicate sul sito dell’Associazione.
Nello specifico la determinazione delle tariffe per l’anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste.
Importante evidenziare per gli enti locali che svolgessero servizi idrici in economia, che rispetto alla definizione delle tariffe (ricordiamo che il periodo regolatorio ha la durata di 4 anni, con aggiornamento per il secondo biennio) il Provvedimento richiamato prevede l’esclusione dall’incremento tariffario per tutti i soggetti, gestori e comuni che:
- Non hanno adottato la Carta dei Servizi
- Fatturano all’utenza domestica di un consumo minimo impegnato
- Non hanno consegnato gli impianti al gestore d’ambito
- Non hanno titolo per gestire il servizio o è pendente un contenzioso giurisdizionale
Inoltre l’Autorità ha anche previsto di escludere dall’aggiornamento:
– tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d’ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente;
– le gestioni che non forniscono l’attestazione di essersi dotati – alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e ai successivi aggiornamenti per gli anni 2018-2019) – delle procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo ai sensi del d.lgs. 31/01 e dell’effettiva applicazione delle richiamate procedure, nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia (verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo);
– le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle componenti tariffarie specificamente istituite, tra cui la componente UI1.
Importante segnalare che la predisposizione della proposta tariffaria da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito (o di altro soggetto competente), nonché la trasmissione all’AEEGSI, deve avvenire entro il 30 aprile 2016; pena l’esclusione dall’incremento tariffario per biennio.
Quindi entro il 30 aprile 2016 (momento in cui bisognerà inviare tramite Ato le informazioni all’AEEGSI) si dovrà di dimostrare di non incorrere in una delle situazioni in elenco.
E’ altresì prevista l’applicazione del moltiplicatore – theta 0,9 (con conseguente restituzione agli utenti) se il gestore (quindi anche il comune ove lo sia) non fornisce i dati richiesti nel formato indicato dall’Autorità, le fonti contabili obbligatorie e la modulistica richiesta, oppure se ha indicato elementi discordanti rispetto alle fonti obbligatorie.