Pubblichiamo l’articolo 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 che modifica alcune disposizioni del c.d. codice ambientale relativamente al servizio idrico integrato, introducendo nuovi obblighi, scadenze e relative sanzioni per i soggetti competenti in materia.
Si allega inoltre la relativa nota di lettura dell’Anci ed il testo a fronte delle disposizioni del d. lgs. 152/2006 come modificate dall’articolo 7 del decreto in questione.
L’articolo 7, al comma 1, interviene modificando in maniera significativa le disposizioni del d.lgs. 152/2006 in materia di servizio idrico integrato, introducendo una articolata serie di norme, che risultano estremamente incisive per i Comuni.
Nello specifico, le nuove disposizioni sanciscono l’obbligatorietà della partecipazione dei Comuni all’ente di governo dell’Ambito, come individuato dalla Regione ma soprattutto prevedono il trasferimento espresso dell’esercizio delle competenze spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, agli stessi enti di governo dell’Ambito. Nel caso in cui i Comuni non aderiscano a tali enti di governo dell’ambito entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (sembra riferirsi al decreto, ma modifica il testo del 2006) il Presidente della Regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro 30 giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente.
Nel caso in cui l’ATO corrisponda al territorio regionale è consentito l’affidamento del servizio idrico in sub-ambiti, comunque di dimensioni non inferiori alle province o alle città metropolitane.
Altra importante modifica riguarda la sostituzione del termine unitarietà della gestione con unicità della stessa.
In materia di affidamento del servizio, poi, il decreto prevede che l’ente di governo dell’ambito deliberi la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della norma nazionale sull’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento del servizio, entro i sei mesi precedenti la data di scadenza della concessione previgente, al gestore unico di ambito che lo erogherà su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ATO. Il rapporto fra i due soggetti è regolato da una convenzione predisposta dallo stesso ente di governo dell’ambito, sulla base delle convenzioni tipo, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.
In merito a ciò l’articolo dispone che fra gli altri elementi principali, le convenzioni devono disciplinare le conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento nonchè contenere i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente.
Le convenzioni esistenti devono essere integrate, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.
Importanti novità anche rispetto alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. Come già previsto le stesse vengono date in concessione d’uso gratuita al gestore del SII, ma a seguito delle modifiche introdotte adesso gli enti locali devono assegnarle “perentoriamente” entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Decorso il succitato termine il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente ed all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ipoteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente; tale inadempienza comporta responsabilità erariale.
Ulteriore ed importante modifica riguarda le gestioni esistenti (art. 172 del d.lgs. 152/2006 smi). Sempre il comma 1 dell’articolo 7 del provvedimento, alla lettera i) inserisce una nuova disciplina delle gestioni in essere. E’ infatti previsto che – nel caso in cui l’ente di governo dell’Ambito non abbia redatto il Piano d’Ambito ovvero non abbia scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento – perentoriamente entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento gli stessi devono affidare il servizio al gestore unico; decadono così gli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
Per garantire l’unicità della gestione, inoltre il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore del decreto, agli ulteriori soggetti operanti nel medesimo ambito territoriale.
In fase di prima applicazione, è prevista una specifica procedura che assicuri l’unicità della gestione all’interno dell’ATO. In merito a ciò, l’ente di governo al netto dei casi precedenti, alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale, affida ai sensi della normativa comunitaria, la concessione al gestore unico il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Tale gestore subentra agli ulteriori soggetti che gestiscono il servizio. Nelle more del raggiungimento di tale percentuale è prevista una ulteriore procedura di affidamento progressiva per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia.
Il comma 6 prevede invece che garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell’ambiente di un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco di tali interventi entro il 31 ottobre 2014.
Al comma 7 si stabilisce che per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell’ambiente sia attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari.
Consulta gli allegati:
Testo a fronte modifiche_Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
DL_sblocca italia_stralcio Art_7_norme Idrico
FONTE: ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani