SCIA ediliziaIl T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, con la sentenza del 16/10/2015, n. 1330, ha stabilito l’inammissibilità di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia presentata in formato cartaceo, in quanto la modalità corretta di presentazione, prevista dal legislatore, è solo ed esclusivamente quella in formato telematico.

 

Il Tribunale Amministrativo pugliese ha stabilito che la presentazione su supporto cartaceo all’ufficio tecnico comunale diverso dal SUAP di una SCIA per attività produttive va rigettata, in quanto non si configura come SCIA. La presentazione telematica allo Sportello è l’unica possibilità per riconoscere validità alla segnalazione e, di conseguenza, poter procedere alla relativa istruttoria.

 

Le parti in causa nel ricorso a cui ha fatto seguito la sentenza del TAR erano Telecom Italia S.p.a. contro il Comune di Santeramo in Colle, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Associato del Sistema Murgiano e nei confronti di Vodafone Omnitel B.V.

 

La ricorrente, proprietaria di una stazione radio base per telefonia cellulare sita nel territorio del Comune di Santeramo in Colle, presentava, congiuntamente alla Vodafone Omnitel B.V., una segnalazione certificata di inizio attività, indirizzata al Comune stesso e acquisita in formato cartaceo, per l’implementazione di un impianto di proprietà Vodafone sulla suddetta stazione radio base.

 

Con provvedimento del 13/5/2014, veniva però disposta l’archiviazione dell’istanza, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere presentata, a pena di inammissibilità, presso il SUAP – ai sensi del DPR 447/1998 – e in modalità telematica.

 

Secondo i giudici del TAR, il legislatore è stato infatti chiaro nello stabilire, all’art.2 del DPR n. 160/2010, che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive, di prestazione di servizi, e quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, ed i relativi elaborati tecnici e allegati, debbano essere presentati esclusivamente in modalità telematica, al Suap competente per territorio.

 

Nel provvedimento del TAR si legge, infatti, che di tale modalità tiene conto anche l’art.19 della Legge n. 241/1990, laddove nel disciplinare prescrive che la SCIA “corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, possa essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica. In tal caso la segnalazione può considerarsi presentata solo al momento della ricezione da parte dell’amministrazione”.

 

Pertanto, coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla pubblica amministrazione, in base al DPR n. 160/2010, una SCIA presentata al SUAP nel formato cartaceo, come nel caso di specie, non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la presentazione in modalità telematica. Le SCIA presentate nel formato cartaceo, quindi, non possono essere considerate ricevibili e non potranno produrre, perciò, alcun effetto giuridico.

 

La pronuncia dei giudici del TAR pugliese ribadisce l’importanza che il digitale sta finalmente assumendo in tutte le procedure che coinvolgono le pubbliche amministrazioni. La dematerializzazione della SCIA offre anche la possibilità di centralizzare il trattamento delle pratiche, le quali possono essere seguite con maggiore attenzione, consentendo, inoltre, di controllare tutti i procedimenti amministrativi per individuare eventuali difficoltà e dirimerle ab origine.