I commi 244 e 245 della Legge di stabilità 2015 sono intervenuti sulle modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè quelli ricompresi nelle categorie catastali D ed E, trasformando in norma di legge il contenuto di una circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, a forte contenuto tecnico. La nota che pubblichiamo fornisce elementi di approfondimento del tema, che è stato oggetto di diversi recenti interventi sulla stampa specialistica.
Nel primo dei commi indicati viene legificato, per così dire, il contenuto della circolare dell’allora Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012, recante istruzioni dettagliate agli uffici provinciali dipendenti per una applicazione omogenea della normativa, alla luce degli interventi giurisprudenziali che avevano chiarito, in maniera peraltro esauriente, come debbono essere considerate determinate tipologie di attrezzature e macchinari che caratterizzano i fabbricati industriali e speciali al fine della determinazione del reddito.
L’intervento legislativo ha avuto senza dubbio la finalità di elevare lo status di fatto della circolare da atto di natura tecnico-amministrativa dell’Agenzia a norma di legge, così da assicurarne la più uniforme applicazione a livello nazionale, in considerazione della relativa indeterminatezza della normativa catastale del 1939 e dei numerosi interventi della Corte di Cassazione e di quello della Corte Costituzionale in materia.
In tal senso, acquista più preciso significato anche il secondo dei commi in questione, il 245, che vuole evitare che da parte dei Comuni vengano avanzate – e da parte degli uffici territoriali dell’Agenzia prese in considerazione – richieste di revisione delle rendite catastali non in linea con la circolare appena elevata a livello di norma.
La circolare Territorio n. 6/2012, «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi» fornisce chiarimenti di natura preminentemente tecnico-estimale, finalizzati alla corretta individuazione delle componenti immobiliari oggetto della stima catastale, in conformità alla normativa di settore ed in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali formatisi nel tempo sul tema.
La Circolare fornisce, altresì, indicazioni metodologiche ed operative per l’applicazione dei diversi procedimenti di stima, previsti dall’ordinamento catastale per queste tipologie di immobili. Con questo provvedimento, l’Agenzia intendeva quindi incrementare i livelli di uniformità delle stime catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, appartenenti a segmenti caratterizzati da trasformazioni innovative sia sotto il profilo tipologico che tecnologico, oltre che da una rilevante valenza patrimoniale e quindi tributaria.
La circolare tratta con esaustività e coerenza le questioni poste dalle esigenze estimali dei fabbricati speciali, dando chiara applicazione alle norme ed alle interpretazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
I fabbricati oggetto della circolare sono quelli in cui i macchinari e le attrezzature sono un elemento essenziale e caratterizzante dello stesso, come definiti dalla norma di interpretazione autentica (art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44) dell’art. 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.
Alla luce di quanto sopra riportato il significato dei due commi di recente introduzione deve quindi essere inteso in senso confermativo e rafforzativo della prassi fin qui adottata dall’Agenzia e dai suoi uffici territoriali, escludendo esplicitamente comportamenti che possano discostarsene per i più diversi motivi legati – si deve ritenere – alle particolarità locali degli impianti considerati.
Non può pertanto essere considerata attendibile una lettura delle norme in questione di carattere innovativo, come se la messa a punto normativa, di per sé ben chiara, possa sottendere una volontà di detassazione di taluni impianti sui quali la circolare stessa forniva gli opportuni chiarimenti ai fini di una più puntuale applicazione di norme primarie e metodi tecnico-estimali non sempre al passo con lo sviluppo delle tecnologie produttive ed impiantistiche.
Per tutte le altre informazioni potete consultare il documento dell’IFEL in allegato a questo articolo.