Trivelle_“I principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3618 del 2016” che ha stabilito l’assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all’imposta comunale sugli immobili (Ici) e l’accatastabilità delle stesse nella categoria catastale D/7 “costituiscono ovviamente un precedente che può essere seguito o meno dai Comuni in ragione della loro autonomia impositiva e della valutazione di un eventuale danno al bilancio dell’ente che potrebbe essere oggetto di accertamento sotto il profilo della responsabilità contabile”.

 

Lo ha detto il viceministro all’Economia, Enrico Morando, rispondendo a un’interrogazione di Giovanni Paglia (Sel-SI) in commissione Finanze alla Camera. “Ciò – ha aggiunto Morando – vale sia per l’Ici relativamente alle annualità ancora pendenti, sia per l’imposta municipale propria (Imu), istituita a decorrere dal 2012”.

 

In tema ICI, dunque, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito che sono sottoposte all’imposta le piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi, classificabili nella categoria D/7, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è determinata secondo i criteri stabiliti nell’art. 6, comma 3, penultimo periodo, D.L. n. 33 del 1992, in base al valore di bilancio risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento.

 

Gli articoli 1 e 2, legge n. 613/1967 stabiliscono che il fondo marino appartiene al demanio dello Stato e il diritto al suo sfruttamento minerario é quindi soggetto a concessione; ai sensi dell’art.1, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992 “presupposto dell’imposta e il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Quindi, tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili, soggiacciono all’imposta ICI.