Sono in vigore le sanzioni previste per chi commercializza sacchetti monouso per la spesa che non siano biodegradabili o compostabili conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto Interministeriale 18 marzo 2013, compresi quelli in plastica oxo-biodegradabili. Pesanti le sanzioni amministrative per i trasgressori.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 72 alla G.U. n. 192 del 20 agosto della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 91 del 24 giugno 2014, il cosiddetto DL “Competitività”, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, sono in vigore dal 21 agosto alcune norme che attengono l’ambiente e l’energia meritevoli di approfondimenti.
Tra l’altro, sono scattate le sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti monouso per la spesa in plastica, i cosiddetti shopper, che non siano biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002.
Infatti, con il comma 2 bis dell’art. 11 (“All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: “A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2” sono soppresse”) si è voluto risolvere quel “tormentone” durato più di 7 anni da quando il comma 1130 della Legge n. 296/2006, la Legge Finanziaria 2007 (si chiamava allora così l’attuale Legge di Stabilità) introduceva il divieto dal 1° gennaio 2010 “della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto di merci o che entro la data prefissata non rispondessero ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario”.
Obiettivo dichiarato della norma era quello di: “ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, rafforzare la protezione ambientale e sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei bio-materiali
La normativa introdotta aveva lo scopo di:
 incentivare l’utilizzo delle borse per la spesa riutilizzabili (shopping bag in stoffa, plastiche tradizionali, plastiche riciclate, carta, ecc.), consumando meno risorse e riducendo al contempo l’inquinamento;
– responsabilizzare e supportare il consumatore finale riguardo la corretta gestione dei rifiuti, riutilizzando il sacchetto biodegradabile sia per lo smaltimento del rifiuto organico domestico destinato all’apposita pattumiera raccolta differenziata, sia per il rifiuto indifferenziato, semplificandone la raccolta;
– ridurre gli effetti di un eventuale rilascio incontrollato nell’ambiente, tramite la contrazione del consumo di sacchetti “usa e getta” irresponsabilmente rilasciati nell’ambiente;
– sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei bio-materiali.

Si è trattato in sostanza di una “rivoluzione” sia culturale che tecnologica, perché oltre a far cambiare le proprie abitudini ai consumatori presupponeva anche la necessità di una riconversione industriale da parte degli operatori del settore, che ha trovato opposizioni e dure prese di posizione, che hanno determinato lo slittamento dell’entrata in vigore del divieto (2011) e l’apparizione sul mercato dei sacchetti con plastica additivata con sostanze che esposte alla luce ne aumentano la frammentazione. Sono stati necessari, pertanto, ulteriori interventi normativi, prima con la Legge n. 28 del 24 marzo 2012 che ha specificato che quelli biodegradabili ammessi alla vendita sono quelli realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN sopraindicata, anche se veniva prorogata sino all’emanazione di un nuovo Decreto ministeriale la possibilità di vendere sacchetti di plastica riutilizzabili che, pur non biodegradabili, avessero spessori minimi e contenessero una determinata percentuale di plastica riciclata, nonché lo spostamento al gennaio 2014 della possibilità di comminare sanzioni a chi non rispettasse il divieto.
Era, quindi, il Decreto Interministeriale 18 marzo 2013 “Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per il trasporto delle merci”, a fissare i criteri per la commercializzazione degli shopper usa e getta in plastica, biodegradabili e compostabili, oppure, riutilizzabili più volte.
Tuttavia, lo stesso testo, all’art. 6 prevedeva che: “Il presente decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa”.

La Commissione UE non si è opposta, anzi ha proposto una revisione della Direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggi che obbliga gli Stati membri a ridurre l’uso delle borse di plastica in materiale leggero, lasciandoli liberi di decidere su come farlo: “facendole pagare, stabilendo obiettivi nazionali di riduzione, vietandole a determinate condizioni oppure in altri modi che riterranno più adatti”.

Restava da risolvere la questione delle sanzioni previste per la commercializzazione (“l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita”) dei sacchetti di plastica non biodegradabili o compostabili. Ora, con la soppressione della parte del testo della Legge n. 12/2012, come all’inizio specificato, sono in vigore, anche se nel corso degli ultimi annil’introduzione della Legge aveva già ridotto del 50% il volume degli shopper non biodegradabili in circolazione, passando da circa 180 mila tonnellate nel 2010 a poco più di 90 mila nel 2013.

Ricordiamo che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli shopper che non rispettano le caratteristiche e le indicazioni degli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale 18 marzo 2013, partono da 2.500 a 25.000 euro, ma possono arrivare fino a 100.000 euro nel caso che la violazione riguardi ingenti quantità di sacchetti.

FONTE: Regioni e Ambiente (www.regionieambiente.it)

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