Permesso di costruire illegittimo, com’è ripartita la responsabilità? In che modo può essere giudicato il Comune? A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Prima, con la sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5063.
La responsabilità dell’Amministrazione Comunale è stata confermata dalla sentenza d’appello e dal fatto che l’Ente soccombente non l’abbia contestata.
Occorre osservare che in tale circostanza la ricorrente godesse di un interesse oppositivo nei confronti della PA, la quale essendo titolare di due concessioni edilizie e di una situazione di vantaggio entrata a fare parte della sua sfera giuridica, non comporta tout court che i danni prodotti all’interesse della conservazione di siffatta situazione giuridica siano da addebitare a responsabilità esclusiva dell’Amministrazione.
Ed, infatti, quando, come in ogni altra ipotesi risarcitoria, venga accertato che i danni stessi siano collegati causalmente anche al fatto dello stesso danneggiato ricorre l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso e va applicata la disposizione di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, (in tema d’inadempimento delle obbligazioni), richiamata dall’art. 2056 c.c. (in materia di responsabilità aquiliana), che impone la diminuzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa ascrivibile al creditore o al danneggiato.
L’accertamento in tal senso compiuto da giudice del merito non viola affatto la norma di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 3, (vigente all’epoca – 1988 e 1993 – delle concessioni, poi annullate dal giudice amministrativo), a cui si riducono in sostanza le censure della ricorrente sopra riassunte, tenuto conto che tale certificato attesta, bensì, l’inclusione di un suolo in una determinata zona del territorio comunale e ne certifica il carattere edificatorio o meno, ma non esaurisce le condizioni previste dall’ordinamento per il rilascio della concessione edilizia, che devono tener conto dell’incidenza degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo, prescrizioni che, a sua volta, proprio come affermato dalla Corte del merito, il proprietario non può non rispettare nel formulare istanza di concessione edilizia, nè può aggirare presentando varianti, diversamente esponendosi al rischio di vederla annullata, come poi è avvenuto.
A tanto, va aggiunto che la percentuale del concorso di colpa della Società, accertata in egual misura tra le parti (e non in termini contrattualistici di proposta-accettazione), costituisce una tipica valutazione di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.