Prima di dichiarare la decadenza del permesso di costruire, i Comuni devono valutare se è intervenuta la proroga dei titoli abilitativi prevista dal Decreto del Fare. Lo ha stabilito il Tar Piemonte con la sentenza 1304/2015. Il Tar Piemonte spiega l’estensione dei titoli abilitativi e delle convenzioni precedenti all’entrata in vigore del decreto del Fare.
Su richiesta dell’impresa, il Comune aveva prorogato il termine per l’inizio dei lavori al 29 settembre 2010 e la formale comunicazione di inizio lavori era stata trasmessa al Comune il 21 settembre 2010. Dato che la costruzione delle sei villette era stata interrotta e ripresa soltanto nel mese di agosto 2013, l’impresa aveva chiesto al Comune la proroga del termine di conclusione dei lavori, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Fare (DL 69/2013).
In merito alla questione, il comma 3 dell’art. 30 dispone in via generale: “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (…), come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; il successivo comma 3-bis dell’art. 30, aggiunto in sede di conversione, dispone più sinteticamente: “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”.
La seconda disposizione, che pure non brilla per chiarezza (specialmente per l’incerto collegamento con il comma che precede), deve necessariamente essere interpretata nel senso di riconoscere una maggiore ampiezza alla proroga ex lege dell’efficacia dei permessi rilasciati in attuazione di convenzioni di lottizzazione comunque denominate, come nella fattispecie controversa.
Per questi titoli, la ratio del trattamento ancor più favorevole può essere individuata non soltanto nella maggiore importanza e complessità degli interventi costruttivi che solitamente rientrano nei piani attuativi, ma anche nell’interesse pubblico a portare ad ultimazione il complesso di opere (specialmente le urbanizzazioni primarie e secondarie) in uno spazio temporale più lungo, tenendo conto delle difficoltà in cui versano le imprese del settore edilizio nell’attuale congiuntura economica.
Il confronto testuale tra il comma 3 ed il comma 3-bis dell’art. 30 induce a ritenere, per il secondo, che il legislatore non abbia prescritto la ricorrenza di taluni presupposti per l’operatività della proroga triennale: si tratta, in particolare, della “previa comunicazione del soggetto interessato” e della condizione che i termini iniziali e finali “non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato”.
Pertanto, la più lunga proroga triennale dell’efficacia dei permessi convenzionati opera automaticamente e risulta ammissibile, ed anzi dovuta, anche qualora il termine originario sia già venuto a scadenza.
Come è noto, nella responsabilità da provvedimento illegittimo l’elemento della colpevolezza resta presuntivamente ancorato alla illegittimità dell’atto, ma nel contempo si ammette l’esimente dell’errore scusabile, dando in tal senso rilevanza giustificativa all’oggettiva incertezza della situazione di fatto o di diritto, dovuta a complessità della situazione o a difficoltà interpretative della norma da applicare o all’esistenza di contrasti giurisprudenziali, tutti elementi che fanno venir meno la riferibilità della violazione alla mancanza di diligenza dell’amministrazione convenuta (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2014 n. 3526; Id., sez. III, 6 maggio 2013 n. 2452; Id., sez. V, 17 febbraio 2013 n. 798).
I giudici hanno ricordato che il decreto ha prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia e ha stabilito che i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.
Si tratta quindi di proroghe automatiche, che non necessitano di un recepimento espresso.