esproprioOpere Pubbliche ed Esproprio: la sentenza n. 19081 del 1° agosto 2017 è utile per comprendere quale sia il rapporto tra la proroga dei termini di occupazione di urgenza e gli altri termini previsti dalle procedure ablative.


Le sezioni unite (Cass., sez. un., 11 ottobre 2016, n. 20424) hanno già avuto occasione di ribadire, in relazione ad una fattispecie in tutto simile a  quella odierna, che l’art. 9 del d.lgs. n. 354/99 va interpretato nel senso che, per il suo tramite, è stata disposta l’incondizionata proroga biennale dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza, a prescindere dal fatto che l’occupazione in corso a lla sua data di entrata in vigore fosse ancora dotata del crisma della legittimità ; di modo che la proroga opera a prescindere dalla legittimità dell’occupazione al tempo della sua entrata in vigore, con l’unico limite che il procedimento espropriativo sia ancora in corso alla stessa data.

 

La norma, quindi, vale a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime se l’obiettivo di recupero della procedura espropriativa, che ne costituisce la ratio, sia ancora conseguibile (Cass. 17 luglio 2014, n. 16372).

 

Nel caso in esame, allorquando è intervenuto l’art. 9 del d.lgs. n. 354/99,  il procedimento espropriativo era ancora in corso, in quanto all’individuazione delle aree operata dal commissario straordinario del governo per le zone terremotate in Campania, che inizialmente comportava la sola dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere (art. 80, comma 4, I. n. 219 del 1981), è stata aggiunta l’idoneità a fungere da dichiarazione di pubblica utilità.

 

Il  commissario  straordinario,  al quale già  spettava  l’adozione del provvedimento di individuazione, è stato dichiarato competente a porre in essere tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione (art. 4, comma 2, del d.I. n. 333 del 1981)  e  la portata di tale attribuzione è stata resa esplicita  dall’art.  11, comma 7, legge n. 80 del 1984, che ha aggiunto l’art. 84- ter  alla  I.  n. 219/81, secondo il qua le <<i poteri per l’occupazione temporanea e per l’espropriazione di pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981> > , cioè dal giorno di pubblicazione della legge n. 219 del 1981 (in  termini, Cass., sez. un., 6 maggio 1998, n. 4573).

 

In tale contesto non coglie nel segno la critica contenuta in ricorso secondo cui l’osservanza del termine  perentorio  di compimento dei lavori non  esclude,  anzi  comporta  l’intempestività del decreto di espropriazione, emesso quando, appunto, i lavori erano ormai da lungo tempo cessati.

 

Ciò    perché,     così   ragionando,  ricorrenti finiscono col confondere  il termine  finale  per  l’esecuzione  dei  lavori  con  quello, sempre finale,  per l’emanazione  del decreto di espropriazione:  l’art. 13 I.     25   giugno 1865      n.  2359, per  evitare  che  si protragga indefinitamente  l’incertezza  sulla  sorte  dei  beni  espropriandi  e,  nel contempo, che si eseguano opere non più rispondenti, per il decorso del  tempo,  all’interesse  generale,  ha  difatti  disposto,  al  comma  1, che  nel  provvedimento  dichiarativo  della  pubblica  utilità  dell’opera debbano  essere  fissati  quattro  termini  (e  cioè  quelli  di  inizio  e  di compimento  e  dell’espropriazione  e  dei  lavori), dei  quali,  come  ha correttamente  osservato  il giudice d’appello, solo quello finale  per il compimento  dei  lavori  ha  carattere  perentorio,  dovendo  a  tutti  gli altri termini  attribuirsi,  invece, efficacia  ordinatoria  (Cass., sez.  un., 8 febbraio  2006, n. 2630; conf., 28 aprile 2010, n. 10216).

 

In definitiva,  in virtù delle suddette  proroghe, va esclusa  la tardività del decreto di espropriazione.