La spiegazione è arrivata dal Tar Campania, che con la sentenza 1023/2017 ha revocato l’aggiudicazione di una gara d’appalto per il completamento delle opere di urbanizzazione del secondo comparto del Piano degli insediamenti produttivi.
Sotto un primo profilo, ritiene il Collegio che le esigenze di puntuale specificazione dei requisiti economico – finanziari oggetto di avvalimento siano assicurate dalla indicazione della SOA oggetto di avvalimento senza che occorra all’uopo indicare i specifici requisiti sottesi al rilascio dell’attestazione. Inoltre, appare condivisibile la tesi difensiva dell’amministrazione, secondo cui la certificazione di qualità è implicita nelle SOA prodotte in sede di gara (ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 le imprese che si qualificano devono avere la certificazione di qualità, tranne che per le classifiche I e II); in ogni caso, l’aggiudicataria ha dedotto di aver esibito in sede di gara le predette certificazioni di qualità e, pertanto, le doglianze sono destituite di fondamento in punto di fatto. Viceversa, colgono nel segno le residue censure che attengono, rispettivamente, alla illegittima indicazione (attuata dalla ricorrente in esecuzione della disciplina di gara, gravata in parte qua) di un architetto per la progettazione esecutiva e alla carenza del requisito della regolarità contributiva.
Il Collegio condivide l’assunto di parte ricorrente, secondo cui la progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri ai sensi dell’art. 51 (che devolve a tali professionisti la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle “vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione”) e dell’art. 52 (che attribuisce ai detti ingegneri le “costruzioni di ogni specie”) del R.D. n. 2537/1925, norme ancora in vigore che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.
Dunque, solo gli ingegneri possono progettare le opere viarie e di urbanizzazione a servizio di complessi edilizi. L’unica eccezione avviene nel caso in cui le opere siano di pertinenza di singoli edifici civili. In questo caso come progettista può essere indicato anche un architetto.