Il Consiglio dei Ministri fa, finalmente, luce sul dilemma dell’IMU agricola, ristabilendo di fatto i criteri della classificazione Istat vigente prima del DM 28 novembre 2014.
L’effetto è che in 3.456 comuni considerati totalmente montani, i terreni agricoli nonché quelli incolti saranno del tutto esentati dal pagamento dell’imposta.
L’art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, – introducendo una definizione generale di zona montana valida per tutto il territorio nazionale – definisce “montani” i comuni posti per almeno l’80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939).
Nei 655 comuni classificati dall’Istat come parzialmente montani non pagheranno l’Imu i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, sia che siano proprietari dei terreni sia che li abbiano in locazione.
In tutti gli altri casi si dovrà pagare entro il 10 febbraio.
Il Governo ha deciso di abbandonare il criterio dell’altitudine. L’intervento del Governo prevede che a partire dal 2015 l’esenzione si applica sia ai terreni agricoli (ancorché non coltivati) ubicati dei comuni classificati come “totalmente montani” dall’Istat, contrassegnati dalla lettera “T” e individuabili nel file excel “Elenco dei comuni italiani” nel sito dell’Istat; sia ai terreni agricoli (ancorché non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti/Iap iscritti alla previdenza agricola ricadenti in comuni classificati come “parzialmente montani” secondo l’Istat, contrassegnati dalla lettera “P” e individuabili nel file excel “Elenco dei comuni italiani” nel sito dell’Istat.
Per i terreni che non ricadono in queste classificazioni, l’Imu è dovuta.
FONTE: ANACAP