termovalvoleSi avvicina la scadenza del termine per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici, ma i dubbi circa l’applicazione della norma persistono. Di conseguenza il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini.


 

Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e la relativa spiegazione.

 

Tra le FAQ ad esempio ritroviamo i seguenti interrogativi:

 

D: E’ vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo?

 

R: Si. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.

 

D: Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione?

 

R: Si. Tale criterio è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio.

 

D: E’ obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell’edificio ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?

 

R: No.

 

D: Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?

 

R: Si. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.