Per Ascomac Cogena il provvedimento “se da un lato consente di continuare a operare in qualche modo, è insoddisfacente in quanto rimanda ancora una volta la soluzione normativa che la cogenerazione merita e si aspetta ormai da anni”.
Il decreto “Milleproroghe” ha prorogato al 31 dicembre 2015 i termini previsti dal decreto legge 16/2012 (“Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento”). “Un provvedimento – sostiene Carlo Belvedere, segretario Generale Ascomac – che se da un lato consente di continuare a operare in qualche modo, è insoddisfacente in quanto rimanda ancora una volta la soluzione normativa che la cogenerazione merita e si aspetta ormai da anni: una disciplina specifica che valorizzi, attraverso il sostegno all’esercizio, questa tecnologia definita dalla UE come sistema alternativo ad alta efficienza. Ovviamente parliamo solo ed esclusivamente della Cogenerazione ad alto rendimento nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2003/96/UE e non più della produzione combinata di energia elettrica e calore, meno efficiente della prima”.
Le proposte di Ascomac Cogena
- Semplificazione e coordinamento normativo finalizzato ad applicare ai prodotti energetici utilizzati esclusivamente da unità di cogenerazione ad alto rendimento le aliquote di accisa prevista per la produzione di energia elettrica
- Rispetto ed attuazione dell’art. 15, Direttiva comunitaria 2003/96/CE, riguardante prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento
Art. 15 Direttiva 2003/96/CE Estratto
- Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:
- a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell’ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;
- b) all’elettricità:
– di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica,
– di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici,
– generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa,
– generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate,
– generata da celle a combustibile;
- c) ai prodotti energetici e all’elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
- d) all’elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell’ambiente. Gli Stati membri possono applicare la definizione nazionale di cogenerazione «rispettosa dell’ambiente» (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all’unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione;
- Eliminazione del conflitto normativo che riguarda la produzione combinata di energia elettrica e calore, con il comma 15, art. 10, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, recentemente approvato dal Parlamento, che stabilisce che i regimi di sostegno pubblico, nel caso di cogenerazione si applicano solo alla CAR – Cogenerazione ad alto rendimento
Estratto, comma 15, art. 10
- Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla condizione che l’energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28
- Attuazione di quanto previsto in materia di CAR – cogenerazione ad alto rendimento – già dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e smi abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, entrato in vigore il 1 luglio 2014.
Estratto Art. 40
Articolo 40 – Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
1.Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente. 3.La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1). Il miglioramento di un’unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza. 4.I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all’attrezzatura necessaria per consentire all’impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all’impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza. 5.L’intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 6.L’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali.
FONTE: Confcommercio