Nel corso della seduta del 19 febbraio 2015 la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento elaborato da ITACA recante: “Elementi guida per l’attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica di cui al decreto legge n. 66 del 2014”. La guida – elaborata dal Gruppo di lavoro interregionale “Centrali di committenza”, coordinato dalla Regione Umbria – fornisce un quadro ricognitivo delle norme emanante nel corso degli ultimi anni, spesso sovrapposte e confuse, in materia di aggregazione della domanda pubblica. Lo strumento mira ad orientare le stazioni appaltanti e gli operatori economici sulla riorganizzazione e razionalizzazione della committenza pubblica di lavori, servizi e forniture. Un tema sul quale il legislatore è intervenuto ripetutamente senza che le nuove fattispecie siano state coordinate rispetto alle norme emanate in precedenza. Si pensi ad esempio al ruolo ed alle funzioni delle Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), centrali di committenza, associazioni, unioni e consorzi di comuni, soggetti aggregatori, centrali regionali di acquisto. La guida contiene anche una tabella di ricognizione dei soggetti aggregatori regionali istituiti ai sensi dell’art.9 del D.L. 66/2014.

L’articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto la nuova figura dei “soggetti aggregatori” per l’acquisizione di beni e servizi ed ha modificato significativamente (assieme ad altre disposizioni, contenute in diverse fonti complementari) il quadro normativo per l’affidamento degli appalti pubblici:

− le Regioni devono infatti individuare un proprio soggetto aggregatore entro la data del 31 dicembre 2014;

− i comuni non capoluogo di provincia non possono più procedere autonomamente:

▪ all’affidamento di contratti per l’acquisizione di beni e servizi, a partire dal 1 gennaio 2015 (termine in corso di proroga al 1 settembre 2015) fatte salve alcune limitate eccezioni;

▪ all’affidamento autonomo di contratti per la realizzazione di lavori, a partire dal 1 luglio 2015.

Ancor più nel dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che dovranno far parte di un apposito elenco dei soggetti aggregatori:

− Consip;

− una centrale di committenza per ciascuna Regione “qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

− altri soggetti – diversi da Consip e dalle predette centrali regionali – che potranno comunque richiedere l’iscrizione all’Elenco e potranno così partecipare alle attività del Tavolo dei soggetti aggregatori nonché attingere al Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.

ITACA ha operato attivamente per il raggiungimento dell’intesa sugli schemi dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi sia all’istituzione dell’Elenco dei soggetti aggregatori, sia al correlativo relativo Tavolo.

I due decreti presidenziali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2015, definiscono i requisiti per l’iscrizione delle centrali di committenza (diverse da Consip e dalla centrale regionale a tal fine individuata entro il 31 dicembre 2014) e le regole di funzionamento del Tavolo.

In via più generale, si può evidenziare che le disposizioni contenute nel decreto legge n. 66 del 2014 vanno ad inserirsi all’interno di un sistema normativo – quello relativo alla committenza pubblica di lavori, servizi e forniture – sul quale il legislatore è ripetutamente intervenuto, anche di recente, senza tuttavia che le nuove fattispecie siano state coordinate rispetto alle norme emanate in precedenza: basti pensare al mancato raccordo delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. 66 del 2014 rispetto a quanto già previsto all’articolo 33 del codice dei contratti sul tema delle centrali di committenza di derivazione comunitaria, oppure al fatto che, nelle nuove norme, manca il richiamo
alle funzioni di stazione unica appaltante previste all’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Proprio tale disorganicità negli interventi normativi aggrava il quotidiano disorientamento delle amministrazioni pubbliche, chiamate ad attuare i nuovi obblighi di aggregazione senza poter comprendere con chiarezza quali siano, ad oggi, gli attori del sistema e quali siano le funzioni affidate a ciascuno di essi.

L’esatta valenza delle nuove norme ha, peraltro, effetti notevolmente incidenti sull’attività delle stazioni appaltanti: l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 66 del 2014 prevede, ad esempio, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, dovranno essere individuate alcune categorie di beni e di servizi (nonché le relative soglie) in relazione alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono necessariamente ricorrere a Consip oppure agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento, e ciò ai fini dello svolgimento delle relative procedure.

Rispetto a tale problematica l’intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai requisiti per l’iscrizione nell’elenco in Conferenza unificata è stata condizionata all’istituzione di un tavolo tecnico che chiarisca il sistema di affidamento degli appalti. Invero, dalla lettura delle predette disposizioni sembra emergere che i soggetti aggregatori non sono chiamati a sostituire in toto le precedenti stazioni appaltanti, né sono chiamati, almeno in linea teorica, a prendere radicalmente il posto delle centrali regionali già costituite, ma dovranno nell’ambito delle proprie attività e della relativa programmazione, svolgere alcune procedure – anno per anno individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, anche in relazione alle soglie di importo – da indire per l’acquisizione di specifici beni e servizi destinati alle amministrazioni statali centrali e periferiche nonché alle regioni, agli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

Permane dunque facoltà, per le singole stazioni appaltanti – ad eccezione dei comuni non capoluogo di provincia, e fermo restando quanto già notato relativamente all’area “esclusiva” assegnata ai soggetti aggregatori – di indire procedure autonome per l’acquisizione di beni e servizi, ferma restando la necessità che tali affidamenti autonomi siano disposti nel rispetto:

− di quanto previsto all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto lo strumento delle convenzioni-quadro affidate dalle centrali di committenza;

− di quanto disposto all’articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, relativamente agli approvvigionamenti delle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; − dei prezzi di riferimento individuati da ANAC, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66 del 2014;

− di quanto previsto all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di comprare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero, in alternativa, l’obbligo di utilizzare il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

− (per le Regioni e gli enti del servizio sanitario) di quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale in materia di acquisizione di beni e servizi;

− (per gli enti del servizio sanitario) di quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Certo è che, per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, non sarà più consentita l’indizione di autonome procedure da parte delle regioni, degli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e degli enti del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, dopo l’affidamento delle relative gare, l’ANAC non rilascerà più il CIG alle stazioni appaltanti che, in violazione dei predetti adempimenti, non abbiano fatto ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore.

 

 

Consulta il documento completo: Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori

 

 

 

FONTE: ITACA – Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale

 

 

 

 

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