bonus energetico e ristrutturazioniBonus energetico e ristrutturazioni anche tramite istituti di pagamento. È necessario, però, che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.

 


 

Un’associazione rappresentativa, a livello nazionale, degli “istituti di pagamento” (imprese finanziarie non bancarie) ha richiesto all’Agenzia delle Entrate una consulenza giuridica in materia di detrazioni d’imposta relative alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

 

In particolare, all’amministrazione finanziaria è stato chiesto di chiarire:

 

a se i contribuenti che sostengono tali spese possono usufruire dei connessi benefici fiscali anche quando effettuano i pagamenti mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento

 

b se gli istituti di pagamento che ricevono un ordine di accredito di bonifico, la cui causale contiene il riferimento alle predette agevolazioni fiscali, debbano o meno operare la ritenuta prevista dalla legge.

 

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017, opera innanzitutto una sintetica ricognizione della normativa in materia di modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. L’amministrazione ricorda che, per fruire dei benefici fiscali, il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (ovvero il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il pagamento con modalità diverse impedisce il riconoscimento della detrazione. Inoltre, a carico delle banche e di Poste italiane è previsto l’obbligo di operare una ritenuta (nella misura dell’8%) all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili.

 

Infine, tra gli adempimenti a cui sono tenute banche e Poste italiane, vi sono anche quelli relativi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai bonifici (dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari del pagamento).

 

L’Agenzia, quindi, ricorda che la figura degli “istituti di pagamento” è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal Dlgs 11/2010 in attuazione del diritto europeo (direttiva 2007/64/Ce). Si tratta di imprese, iscritte in un apposito albo, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate (dalla Banca d’Italia) a prestare servizi di pagamento, nei quali rientra anche l’esecuzione di bonifici.

 

Tutto ciò premesso, l’Agenzia precisa che “l’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni oggetto dell’istanza di consulenza deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento“. Inoltre, laddove un istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico, riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte dell’istituto stesso degli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché i connessi obblighi di certificazione e dichiarazione.

 

Peraltro, la possibilità per il contribuente che dispone il bonifico di usufruire delle detrazioni è subordinata alla previa adesione dell’istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria e all’utilizzo della procedura Trif, in quanto condizioni necessarie per la trasmissione telematica sia dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta sia dei dati relativi ai bonifici.

 

Sulla base di tali considerazioni, quindi, l’Agenzia conclude affermando che il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento, può beneficiare delle relative detrazioni d’imposta, a condizione, però, che l’istituto stesso rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.